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Locazione di beni strumentali: l’Iva non esclude l’imposta di registro proporzionale

Secondo la Corte di cassazione il tributo proporzionale non è in contrasto con l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza

Alla locazione di beni strumentali si applica l’imposta di registro in misura proporzionale, senza che ciò sia in contrasto con l’applicazione dell’Iva sull’operazione, stante la differente rilevanza territoriale. Ciò in quanto l’articolo 401, direttiva 2006/112/CE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Questo è il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 10539/2024.

Il contenzioso

Un contribuente presentava istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata negli anni dal 2012 al 2015 con riferimento al canone di locazione dei beni strumentali, già assoggettati ad Iva.

A seguito dell’accoglimento parziale del ricorso da parte del Giudice di primo grado, il Giudice di appello confermava la sentenza di primo grado.

A fronte del ricorso per cassazione, i giudici di legittimità hanno cassato senza rinvio la sentenza di appello.

La Corte di cassazione, richiamando integralmente l’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea resa nella causa C-549/16 secondo cui l’imposta di registro proporzionale sulla locazione di immobili strumentali, per la sua settorialità, non è un’imposta sul giro d’affari e non interferisce con il funzionamento dell’Iva, ha confermato tale orientamento.

In particolare, l’articolo 401, della direttiva Iva consente agli Stati membri di mantenere o di istituire imposte, diritti e tasse gravanti sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle importazioni solo se queste non hanno natura di imposte sul volume d’affari.

I criteri della Corte Ue

Per distinguere se un’imposta o diritto abbia o meno la natura di Iva, la Corte di giustizia ha individuato quattro caratteristiche essenziali di detta ultima imposta:

  • la prima, che l’Iva si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi;
  • la seconda, che questa è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti;
  • la terza, che l’Iva viene riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza;
  • la quarta, che gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo di produzione e di distribuzione sono detratti dall’Iva dovuta dal soggetto passivo, cosicché tale tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso di detta imposta va a carico del consumatore finale.

 

Per tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’articolo 401 della direttiva Iva, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

La pronuncia in commento appare esser condivisibile, avendo correttamente applicato i principi unionali così come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Fonte: Il Sole 24ORE

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