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Calcolo del reddito a forfait anche per le società agricole

L’applicazione non sarà più limitata a imprenditori individuali e società semplici. Coltivazioni verticali anche in immobili diversi da quelli agricoli. Disciplinata la cessione di crediti di carbonio

Determinazione forfettaria del reddito per le attività eccedenti i limiti del reddito agrario anche per gli agricoltori diversi da quelli individuali e dalle società semplici. È quanto prevede il decreto Irpef Ires attuativo della delega fiscale, che è statoall’esame preliminare del Consiglio dei ministri di martedì 30 aprile.

Il legislatore ha delegato il Governo ad osservare quattro principi e criteri direttivi per questo ambito. Nello schema di decreto, secondo le bozze finora circolate, ne sono attuati due:

1) quello relativo alle vertical farm che saranno considerate attività agricole anche se svolte all’interno di immobili di categoria C e D diversi da quelli agricoli;

2) la cessione di crediti di carbonio sarà attività agricola principale produttiva di reddito agrario.

Tra le novità del decreto c’è anche la modifica del comma 4 dell’articolo 56-bis del Tuir che definisce le modalità di tassazione di alcune attività agricole.Ai fini fiscali, gli imprenditori agricoli possono contare sul regime di tassazione catastale che permette di assoggettare a tassazione i redditi dei terreni e non, invece, il reddito effettivamente prodotto. Questo regime è quello «naturale» per le persone fisiche e le società semplici mentre è opzionale per Snc, Sas, Srl e cooperative qualificate come «società agricole» (sono tali se svolgono esclusivamente attività agricola e se nella ragione/denominazione sociale includono l’espressione «società agricola»).Il regime di determinazione catastale dei redditi si applica solo con riferimento alle attività disciplinate dall’articolo 32 del Tuir. Per le attività che eccedono questi limiti, il reddito prodotto è un reddito di impresa che viene determinato con modalità forfettarie oppure analitiche.

In particolare, l’articolo 56-bis prevede delle modalità di determinazione forfettaria del reddito relativamente alle seguenti attività:

  • attività dirette alla produzione di vegetali eccedenti il doppio della superficie agraria;
  • attività connesse di manipolazione, trasformazione, valorizzazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente con riferimento a beni che non sono inclusi in un apposito decreto ministeriale (attualmente in vigore c’è il decreto 13 febbraio 2015);
  • fornitura di servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell’attività agricola;
  • commercializzazione di prodotti della floricoltura acquistati da imprenditori florovivaistici nei limiti del 10% del volume d’affari.

 

Nella versione vigente, il comma 4 dell’articolo 56-bis in esame preclude l’applicazione di questi criteri forfettari ai soggetti Ires, alle Snc e alle Sas; pertanto, l’applicazione riguarda solo gli agricoltori individuali e le società semplici. Ma il decreto in bozza prevede la sostituzione del comma 4 con l’estensione dell’applicazione delle regole di determinazione forfettaria del reddito anche ai soggetti che esercitano l’opzione prevista dal comma 1093 della legge 296/2006.

Si tratta di una novità importante che, se sarà confermata, permetterà a questi soggetti di avere una alternativa alla modalità analitica di determinazione del reddito.

Fonte: Il Sole 24ORE

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