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Responsabilità solidale illimitata per le beneficiarie della scissione

Le partecipanti rispondono delle violazioni fiscali commesse precedentemente dalla società oggetto dell’operazione

SINTESI: In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del DPR n. 917 del 1986, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506-bis, comma 2 e 2506-quater, comma 3, cod. civ., prevedono limiti precisi (ex multis, Cass. n. 13059 del 2015).

Sentenza n. 8469 del 28 marzo 2024 (udienza 23 novembre 2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico
Scissione società – Le società partecipanti la scissione rispondono solidalmente ed illimitatamente per i debiti fiscali della società relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione 

 
Fonte: Agenzia delle Entrate

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