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Scissione con scorporo anche a favore della neocostituita

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La prassi professionale ha sdoganato l’eseguibilità della scissione mediante scorporo a favore di una società beneficiaria già esistente nel momento in cui si stipula l’atto di scissione, con la conseguenza che lo scorporo si può dunque effettuare sia a favore di una società beneficiaria che si costituisce nel momento stesso in cui viene firmato l’atto di scissione sia a favore di una società già costituita.

Questo uno dei temi affrontati ieri nella diretta di Telefisco plus. Il rigido tenore letterale della legge (il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile), il quale si riferisce espressamente solo a uno scorporo verso una beneficiaria di nuova costituzione, aveva indotto i primi commentatori a riqualificare lo scorporo in una società già esistente come un conferimento (così Assonime nella circolare n. 14-2023 e il Consiglio nazionale del notariato nello studio n. 45-2023/I).

A mente fredda, invece, il Consiglio notarile di Milano (massima n. 209) ha osservato, da un lato, che non esistono ragioni per ritenere lo scorporo effettuabile solo a favore di una newco e non anche a favore di una società già costituita (anzi, esistono ottime ragioni per ritenere che lo scorporo raggiunga la sua massima utilità proprio se si effettua verso una società già costituita); e, d’altro lato, che la norma di cui all’articolo 2506.1 del Codice civile non va presa troppo alla lettera.

Si tratta di una norma che adegua la legislazione alla direttiva UE 2019/2121 la quale, trattando della scissione transfrontaliera, ne ha previsto l’attuabilità tramite scorporo. In sostanza, introducendo l’espressa facoltà di effettuare uno scorporo transfrontaliero, non si sarebbe potuto non prevedere l’eseguibilità anche di una scissione domestica tramite scorporo.

Tuttavia, la direttiva 2121 ha evidenziato che il legislatore europeo volutamente ha evitato di occuparsi dello scorporo in società preesistente per la ragione che, in tal caso, viene il considerazione il problema del rapporto di cambio (tra le quote della beneficiaria assegnate alla società scissa e le quote dei soci della società beneficiaria preesistenti allo scorporo), vale a dire una questione che avrebbe notevolmente attardato l’elaborazione della direttiva per la difficoltà di conciliare le legislazioni dei singoli Paesi Ue in tema di concambio.

In altre parole, lo scorporo descritto nell’articolo 2506.1 è una delle modalità di eseguirlo, come è anche evidenziato dal rilievo che la norma per altri aspetti non va presa alla lettera.

Si pensi alla prescrizione secondo cui la società beneficiaria, a fronte dell’apporto della scissa, assegna le sue azioni alla società scissa, ciò che invero può non accadere se la beneficiaria è una società preesistente interamente partecipata dalla società scissa.

Ancora, quando l’articolo 2506.1 sancisce che la scissa attribuisce «parte» del suo patrimonio alla beneficiaria, questo non dovrebbe impedire che la scissa attribuisca tutto il suo patrimonio a una o più beneficiarie ottenendo, in cambio, quote di partecipazione al loro capitale sociale.

Fonte: Il Sole 24ORE

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