Cerca
Close this search box.

Modello Iva, debutta la nuova percentuale di compensazione per l’agricoltura

Pubblicato dalle Entrate il prospetto per il 2024 e le relative istruzioni: potrà essere trasmesso dal prossimo 1/02 ed entro il 30/04/2024.

Pubblicato lunedì il modello di dichiarazione Iva annuale 2024 che potrà essere trasmesso all’agenzia delle Entrate dal prossimo 1° febbraio ed entro il 30 aprile 2024.

Il nuovo modello di dichiarazione Iva annuale non presenta particolari modifiche. È stato soppresso il quadro CS che era stato introdotto lo scorso anno per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi.

Per il resto, il modello è stato aggiornato per accogliere le novità normative del 2023. In particolare, sono stati rimodulati i righi dei quadri VE e VF, nella parte relativa alla sezione I, dedicata all’attività di agricoltura, per la quale è stata introdotta una nuova percentuale di compensazione (nel rigo VE4 e VF5) pari al 7% ed è stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive/passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.

Nel quadro VF è stato altresì soppresso il campo 9 nel rigo VF34 in cui andavano indicate le operazioni esenti ex legge 178/2020, che consentiva l’indicazione delle operazioni esenti che, ai fini della detrazione, erano equiparate alle operazioni imponibili.

Inoltre, nella sezione II del quadro VL, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3 per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo Iva cessato o dall’ultimo Prospetto Iva 26 PR della liquidazione Iva di gruppo cessata.

Infine, nel quadro VO dedicato alle opzioni, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario. Più in dettaglio, la casella 1 va barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica che hanno scelto di non avvalersi della determinazione forfettaria dell’imposta ed hanno optato per la detrazione dell’Iva nei modi ordinari; l’opzione, vincolante per un triennio, è valida fino alla revoca. La casella 2 deve essere barrata proprio per comunicare la revoca dell’opzione.

Vale la pena constatare che è rimasta invariata la compilazione del quadro VQ e, conseguentemente, del quadro VL da cui emerge la distinzione fra il credito effettivo e quello potenziale.

Più volte abbiamo avuto modo di evidenziare come l’introduzione, ormai da anni, di questo quadro VQ abbia fondamentalmente stravolto il meccanismo di funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Infatti, in presenza di versamenti dovuti, sospesi ed ancora non scaduti entro la data di presentazione della dichiarazione, il credito Iva emergente dalla dichiarazione, si tramuta in mero credito “potenziale” non spendibile né in compensazione verticale (Iva da Iva) né in compensazione orizzontale.

La parte di tali debiti effettivamente versati entro la data di presentazione della dichiarazione va ad alimentare il rigo VL30 campo 3 e conseguentemente il rigo VL33 da cui scaturisce il credito “effettivo”, mentre la parte dei debiti sospesi e non ancora versati sempre alla data di presentazione della dichiarazione IVA, va ad alimentare il rigo VL41 e a generare il credito “potenziale” del rigo VL41 campo 2. Quindi, in sostanza, nel calcolo del credito Iva occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati; il credito Iva che emerge dalla dichiarazione, in altre parole, è il credito Iva effettivamente spettante ridotto però dell’ammontare dell’Iva non versata. Non si può far altro che ribadire l’opinione secondo cui tale previsione non appare in linea con la natura del tributo.

Fonte: Il Sole 24ORE

Condividi questo articolo

Notizie correlate

Desideri maggiori informazioni su bandi, finanziamenti e incentivi per la tua attività?

Parla con un esperto LHEVO

business accelerator