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Bonus diritto d’autore per under 35, conta la data di percezione dei compensi

Lo ha chiarito la Cgt di Ferrara in merito all’applicazione della riduzione del reddito del 40%, a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Ai fini della corretta applicazione della riduzione del reddito del 40 per cento, a titolo di deduzione forfetaria delle spese, rileva la data di effettiva percezione dei compensi. Pertanto, tale riduzione prevista per i soggetti di età inferiore ai 35 anni che conseguono un reddito da diritto d’autore, si applica anche sui compensi percepiti nei mesi precedenti la data di compimento dei 35 anni. È il chiarimento espresso dalla Cgt primo grado Ferrara, sentenza 137/2/2023. Un caso di esiguo valore economico ma cionondimeno di estremo interesse.

Va premesso, brevemente, che l’articolo 54, comma 8, Tuir, ammette, per talune forme di reddito assimilate a quello da lavoro autonomo, una riduzione a titolo di deduzione forfettaria delle spese pari al 25 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Tale deduzione è elevata al 40 per cento se i proventi sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni.

Nel caso esaminato, l’Agenzia, nell’anno in cui il contribuente aveva compiuto i trentacinque anni di età, aveva applicato la deduzione forfettaria “ordinaria” su tutti i compensi percepiti in corso d’anno dal contribuente (il quale aveva redatto e pubblicato alcuni articoli di carattere scientifico). In altri termini, il contribuente, anche sulla parte dei compensi percepiti prima di ottobre, anno di compimento dei trentacinque anni, non aveva beneficiato della deduzione pari al 40 per cento. Su queste basi, il contribuente presenta istanza di rimborso, impugnando poi il silenzio rifiuto formatosi sulla stessa. I giudici accolgono il ricorso del contribuente: per i mesi dell’anno interessato che precedono il compimento dei trentacinque anni, si applica la deduzione “agevolata”. Se così non fosse, il trattamento fiscale di chi supera la soglia di età individuata dalla legge il 31 dicembre rischierebbe di essere equiparato a quello di chi ha compiuto gli anni il 1° gennaio, applicandosi, per entrambi, la deduzione pari al 25 per cento. La Corte richiama, dunque, a fondamento della propria decisione, la necessaria parità di trattamento fra i contribuenti. Senza contare che la pronuncia, precisano i giudici, appare coerente con il principio di cassa. Al contrario, l’articolo 7 Tuir, nel prevedere che l’imposta è calcolata in funzione dell’anno solare, rappresenta una norma meramente procedimentale, che comunque non contrasta con la norma speciale in oggetto, per cui è rilevante l’età del contribuente al momento della “percezione” dei compensi. Le motivazioni della sentenza appaiono condivisibili, considerato che i giudici hanno fatto applicazione del principio della parità di trattamento fra i contribuenti, fermo restando che la posizione si pone in contrasto con quella dell’agenzia delle Entrate, anche sul piano operativo, posto che il software di compilazione del modello Redditi Pf, per l’anno di compimento del trentacinquesimo anno di età, applica automaticamente la deduzione forfetaria del 25 per cento, prescindendo dalla data di erogazione dei compensi.

Fonte: Il Sole 24ORE

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