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Decontribuzione Sud fino a giugno e con massimali più elevati

Inps conferma le modalità di fruizione: proroga fino al 30 giugno 2024 e con massimali più elevati per l’agevolazione decontribuzione Sud.

Proroga fino al 30 giugno 2024 e con massimali più elevati per l’agevolazione decontribuzione Sud. La conferma è arrivata dall’Inps con il messaggio 4695/2023, dopo l’annuncio del ministero del Lavoro effettuato prima di Natale. L’istituto nazionale di previdenza sottolinea che, con il via libera della Commissione Ue, è arrivato anche l’innalzamento del massimale degli aiuti erogabili nell’ambito del Temporary crisis and transition framework, in cui rientra decontribuzione Sud:

  • per i settori della pesca e dell’acquacoltura passa da 300mila a 335mila euro;
  • per le altre imprese ammissibili all’aiuto, sale da 2 milioni a 2,25 milioni di euro.

 

I nuovi limiti valgono anche per gli aiuti concessi con le precedenti versioni del framework. Se un datore di lavoro opera in più settori con massimali diversi, deve rispettare i relativi limiti e non superare comunque il tetto di 2,25 milioni di euro.

Per la fruizione dell’agevolazione restano valide le istruzioni fornite con la circolare Inps 90/2022. Anche nel 2024 la percentuale di sconto sui contributi a carico del datore di lavoro sarà del 30%, a fronte di dipendenti nuovi o già in forza presso unità operative situate in una delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In caso di somministrazione di lavoro, «qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto» ha precisato Inps nella circolare.

L’agevolazione risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

Fonte: Il Sole 24ORE

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