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In presenza di una struttura sanitaria autorizzata è ammessa la fattura in esenzione Iva

Il trattamento Iva da applicare si può dedurre dalle risposte fornite dall’agenzia delle Entrate a due interpelli nel 2020 e nel 2021.

La domanda

La società Alfa Srl ha come oggetto «la realizzazione, l’organizzazione e la gestione di strutture mediche polispecialistiche, ambulatori,rese dai propri collaboratori centri diagnostici, cliniche e comunque di strutture socio sanitarie in genere, consistente nella predisposizione delle strutture materiali, degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti funzionali allo svolgimento della professione medico-chirurgica privata, nonché la messa a disposizione di propri operatori tecnici e sanitari a favore di soggetti istituzionali e privati…». La stessa vorrebbe inviare propri collaboratori medici (dipendenti, co.co.co, partite Iva) regolarmente iscritti all’Albo, presso strutture mediche regolarmente autorizzate (private e pubbliche) per l’esercizio dell’attività medico – sanitaria. Considerando che la società non ha una propria struttura fisica – sanitaria (studio, macchinari, ecc…) ma solo una sede amministrativa, potrà fatturare le prestazioni mediche rese dai propri collaboratori ai clienti, strutture mediche sanitarie, in esenzione Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n.18)?
V. S. – Monza

La fattura in esenzione Iva è ammissibile se la società Alfa si qualifica come struttura sanitaria autorizzata. Con la risposta all’interpello 132 del 2020, l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto il regime Iva di esenzione a una società che gestisce un ambulatorio, nel quale diversi professionisti erogano servizi sanitari ai pazienti. Pur essendo una situazione diversa da quella prospettata dal lettore, perché nel caso oggetto dell’interpello la società disponeva di una propria struttura, vi sono delle analogie in quanto il regime di esenzione è stato riconosciuto per la messa a disposizione di medici e fisioterapisti e di alcuni servizi (ad esempio spazi, segreteria, eccetera) per il supporto alla loro attività non solo nell’ambito della struttura sanitaria, ma anche al di fuori della stessa. Invece, nella risposta a interpello n. 857 del 22 dicembre 2021, il regime di esenzione è stato negato a una società che stipula un mandato senza rappresentanza con alcuni fisioterapisti solo per gestire alcune attività amministrative, ivi inclusa la fatturazione delle prestazioni. Il discrimine tra le due differenti situazioni è stato individuato nella circostanza che la società richiedente, nell’interpello 132/2020, fosse essa stessa una struttura autorizzata ad effettuare prestazioni sanitarie.

Fonte: Il Sole 24ORE

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