Le delibere che stabiliscono l’ammontare annuale della quota di trattamento di fine mandato (Tfm) da accantonare, ancorché successive a quella istitutiva del Tfm stesso, in caso di rinnovo senza soluzione di continuità degli amministratori iniziali, ne legittimano la deduzione: è quanto stabilito dalla Cgt del Veneto con sentenza n. 943/01/2023 (presidente Scuffi, relatore Borghi).
La vicenda
La Corte, rigettando l’appello proposto dall’amministrazione, ha valutato illegittimo il recupero a tassazione delle seguenti quote:
- da un lato dell’accantonamento per competenza della quota di Tfm relativa all’esercizio 2015, ritenuto privo del requisito della «data certa anteriore all’inizio del rapporto»;
- dall’altro dell’importo del fondo Tfm, contabilizzato in alcune annualità pregresse (2009, 2010 e 2014).
In particolare, l’Agenzia riqualificava tali ultimi accantonamenti come «sopravvenienze attive» conseguenti a passività insussistenti (minori fondi per rischi ed oneri) in quanto privi del requisito della «data certa anteriore» al rapporto.
L’amministrazione giustificava tali recuperi in ragione del fatto che le delibere di determinazione del Tfm in favore degli amministratori (nonché soci) erano, per tutte le annualità contestate, avvenute successivamente alla nomina/rinnovo delle relative cariche sociali.
Si precisa che gli amministratori inizialmente nominati venivano periodicamente rinnovati nel loro mandato dall’assemblea dei soci, senza soluzione di continuità.
La sentenza
I giudici veneti, nella pronuncia in commento, hanno precisato che il requisito indispensabile, al fine di legittimare la deducibilità fiscale delle quote di Tfm accantonate, è l’esistenza della sua delibera istitutiva, da effettuarsi con atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, come previsto dall’ articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir (si veda la sentenza di Cassazione 25435/2022).
Dello stesso tenore la risoluzione n. 211/2008 e la risposta n. 292/2021. In particolare, l’assemblea dei soci, con delibera del 2007 avente il requisito della «data certa», riconoscendo agli amministratori nominati il diritto alla percezione del Tfm, ne stabiliva l’iniziale ammontare.
Tale circostanza non veniva contestata dall’agenzia delle Entrate, la quale, infatti, riconosceva la deducibilità degli accantonamenti per gli anni 2007 e 2008. Per gli esercizi 2009-2010 e 2014-2015 l’assemblea dei soci, non mutando l’iniziale volontà di riconoscere agli amministratori il Tfm, si limitava soltanto a rideterminarne l’importo in misura inferiore rispetto alla quantificazione originaria.
Alla luce di quanto sopra, quindi, la Cgt veneta di secondo grado ha riconosciuto per le annualità contestate la deducibilità delle quote di Tfm accantonate, ricordando, al contempo, che nel caso di accantonamenti pluriennali, il termine di decadenza dell’accertamento decorre dall’anno di riferimento di ogni singolo rateo e «non dal momento dell’iscrizione in bilancio del fatto generatore».
Fonte: Il Sole 24ORE
