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Torna la tassazione Irpef sui redditi dei terreni

L’agevolazione non è stata inserita nella legge di Bilancio attualmente in discussione. Tassazione senza sconto a partire dagli acconti 2024.

Agricoltori senza detassazione Irpef dal prossimo anno. Il disegno di legge di Bilancio per il 2024 (almeno stando alla versione entrata in Parlamento e ora all’esame in prima lettura al Senato) non prevede la proroga della norma che, dal 2017, ha consentito ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola di non pagare l’Irpef sui redditi dei terreni. Questo significa che, a partire dal 2024, tornano ad applicarsi le regole ordinarie e, quindi, la tassazione.

Le proroghe

La misura è stata prevista dal comma 44 della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) al fine di sostenere il comporta agricolo in un momento di crisi e avrebbe dovuto terminare nel 2019. Tuttavia, visto il perdurare della crisi, il legislatore ha deciso di prorogare questa misura anche per il 2020 ( legge 160/2019, comma 183), per il 2021 ( legge 178/2020, comma 38), per il 2022 ( legge 234/2021, comma 25) e, infine per il 2023 ( legge 197/2022, comma 80). A meno dell’approvazione di un emendamento al Ddl di Bilancio 2024 al momento non c’è alcuna previsione su questa misura.

Le regole ordinarie

In assenza della proroga della misura agevolativa, tornano ad applicarsi le regole ordinarie.

Pertanto, anche coltivatori diretti e Iap devono dichiarare i redditi dominicali e agrari in base alle risultanze catastali e assoggettarli ad una doppia rivalutazione. Il reddito dominicale va rivalutato dell’80% e poi di un ulteriore 30% e deve essere dichiarato dal soggetto che possiede il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale; il reddito agrario va rivalutato del 70% e poi di un ulteriore 30% e deve essere dichiarato dal soggetto che sul terreno svolge l’attività agricola. Entrambi i redditi devono essere dichiarati dalla stessa persona se chi svolge l’attività agricola è anche il soggetto che possiede il terreno.

La rivalutazione dell’80 e del 70% non si applica per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che rispettano un duplice requisito: non hanno ancora compiuto quaranta anni e sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. La rivalutazione del 30% non va applicata dai soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto e di Iap.

I soci

Nulla cambia per i soci della società diverse dalla società semplice. Infatti, la detassazione è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso delle qualifiche agricole di Iap e coltivatore diretto. L’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E del 2022 e, ancor prima, in occasione di Telefisco 2017, ha precisato che l’agevolazione spetta ai soli titolari di redditi fondiari e che, pertanto, restano esclusi i soci delle società agricole in nome collettivo e in accomandita semplice anche nel caso in cui abbiano optato per la tassazione su base catastale ai sensi dell’ articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006, in quanto il reddito che viene loro attribuito ha natura di reddito di impresa. L’esonero resta salvo per i soci coltivatori diretti e Iap delle società semplici poiché il reddito loro attribuito resta un reddito fondiario.

Gli acconti

Attenzione, infine, alle tempistiche: l’esonero cessa a partire dal 2024, pertanto, quando nel mese di giugno 2024 si procederà al versamento delle imposte sul 2023, si potrà contare sull’esonero. In questo momento si potrà valutare di tener conto della fine dell’esonero nel versamento degli acconti per il 2024.

Fonte: Il Sole 24ORE

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