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Niente saldo e stralcio al socio per i debiti della Snc

Il socio di Snc, coobbligato, non può beneficiare di saldo e stralcio poiché il debitore fiscale è la società stessa.

Il socio di Snc, benché soggetto coobbligato in via sussidiaria, non può avvalersi del saldo e stralcio in relazione ai debiti sorti in capo alla società in quanto il soggetto passivo di imposta è quest’ultima. A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con la sentenza 396/2/2023.

Va premesso che la definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica (saldo e stralcio) è quella procedura, prevista nell’ articolo 1, commi da 184 a 198 della legge 145/2018, che dava la possibilità di estinguere i debiti delle persone fisiche derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle relative attività di liquidazione (articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72). I debiti tributari dovevano essere riferiti ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

Soggetti beneficiari dell’agevolazione erano unicamente le persone fisiche che si trovavano in una grave situazione di difficoltà economica comprovata dall’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare che non doveva essere superiore a 20mila euro.

Potevano altresì accedere alla definizione, a prescindere dall’indicatore Isee, le persone fisiche in relazione alle quali era in corso la procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento.

La decisione della sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando la comunicazione di diniego della dichiarazione di adesione alla definizione – sul presupposto che il debito della società non può che ritenersi gravante in capo alla persona fisica, proprio in virtù dell’analogico principio successorio – non è stata condivisa dal giudice d’appello.

Quest’ultimo, in particolare, pur riconoscendo la responsabilità solidale e illimitata del socio, prevista dall’ articolo 2291 del Codice civile per i debiti della società di persone, questa, tuttavia, non opera per i debiti tributari i cui presupposti per l’eventuale estinzione nascono da una norma agevolativa.

Quest’ultima, infatti, trattandosi di norma di favore, deve essere interpretata in modo restrittivo poiché il richiamo al concetto di persona fisica fatto dalla norma limita l’accesso alla procedura ai soli debiti propri di quest’ultima.

Tra l’altro, la decisione assunta è in linea con l’interpretazione ( circolare 8/E del 2019) dell’amministrazione finanziaria la quale aveva chiaramente sottolineato l’impossibilità, per il socio-persona fisica, sebbene coobbligato in via sussidiaria, di avvalersi del saldo e stralcio proprio nella specifica fattispecie in cui l’obbligazione tributaria deriva da debiti delle società di persone.

Fonte: Il Sole 24ORE

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