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FONDO DI SOLIDARIETA’ DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

Sostegno alla ripresa economica per le imprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni causati dalle avversità atmosferiche.

Area geografica: Nazionale

Ente erogatore: MIPAAF

Tipologia di beneficiari: Micro Impresa, PMI

Settore: Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 

Dotazione finanziaria: 4.000.000€

Tipo di contributo: Contributo a fondo perduto

Percentuale massima su spese ammissibili: 100%

Percentuale contributo fondo perduto: 70% 

Validità: fino al 30 giugno 2024

Interventi ammissibili: 

Gli aiuti sono destinati ad ovviare ai danni arrecati da eventi climatici avversi, quali definiti negli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore pesca e acquacoltura. Potrà trattarsi dei seguenti eventi:

– tempeste;

– raffiche di vento che provocano onde eccezionalmente alte;

– precipitazioni forti e persistenti;

– inondazioni e aumenti eccezionali della temperatura dell’acqua per un periodo prolungato.

Gli aiuti dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

– il danno arrecato dall’evento climatico avverso deve superare il 30% del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l’evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso;

– l’esistenza di un nesso causale diretto tra l’evento climatico avverso e i danni subiti dall’impresa di pesca;

Eventuali aiuti volti ad ovviare ai danni arrecati da altri eventi climatici avversi saranno notificati ad hoc alla Commissione europea e rispetteranno i requisiti stabiliti dal presente atto.

Tipologia interventi ammissibili: 

I costi ammissibili corrispondono ai costi per i danni subiti come conseguenza diretta dell’evento climatico avverso. I danni possono includere:

a) danni materiali ad attivi (quali edifici, imbarcazioni, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione);

b) perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione.

Per i danni materiali ad attivi, il danno deve aver dato luogo a una perdita di produzione corrispondente a oltre il 30 % del fatturato medio annuo, calcolato sulla base dei tre anni civili precedenti o di una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l’evento climatico avverso, escludendo il valore più elevato e quello più basso.

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