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L’extra deduzione per i nuovi assunti anche per il non profit

Il Terzo settore italiano deve riformarsi completamente, inclusi gli aspetti fiscali, per integrarsi appieno nella società.

Il completamento della riforma e il riconoscimento del Terzo settore nel tessuto sociale italiano passa anche per la chiusura del quadro fiscale. Temi questi su cui, nel corso della presentazione del Terzjus report, è intervenuto il vice ministro al Lavoro Maria Teresa Bellucci che ha evidenziato come l’autorizzazione dell’Ue sui nuovi regimi fiscali rappresenti una priorità del Governo per rispondere alle esigenze di molti enti garantendo, peraltro, di comprendere gli effetti derivanti dall’ingresso nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Serve, infatti, dare un’identità all’economia sociale italiana.

Un obiettivo che può essere perseguito non solo attraverso l’attuazione della fiscalità delle imprese sociali e dei nuovi criteri di commercialità o meno delle attività degli enti del terzo settore ma anche attraverso il preannunciato Dl semplificazioni che, come precisato dal vice ministro, conterrà alcune misure per snellire la piattaforma del Runts in un’ottica di trasparenza.

Inoltre, il confronto con l’Europa, diventa fondamentale non solo per dare concreta attuazione al quadro fiscale degli enti ma anche per rispondere – come evidenziato dal vice ministro dell’Economia Maurizio Leo – alla procedura di infrazione pendente nei confronti del nostro Paese dal 2009 sul trattamento Iva delle principali entrate degli enti del terzo settore. Dal 1° luglio 2024, infatti, per gli enti non commerciali tali attività passeranno dal regime di esclusione Iva (articolo 4, comma 4 decreto Iva) a quello di esenzione (articolo 10) comportando degli adempimenti da parte delle realtà del Terzo settore (per esempio, l’apertura della partita Iva).

In questo quadro, anche il Governo con la delega fiscale ,è chiamato a trovare delle soluzioni ad hoc per gli enti del terzo settore come un’estensione dei regimi di semplificazioni già previsti per alcune tipologie di enti. Si pensi a quello introdotto dal 1° gennaio 2024 per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi commerciali fino a 65mila euro che potranno avvalersi, ai soli fini Iva, del regime forfettario semplificato previsto per i professionisti dalla legge 190/2014.

Il quadro fiscale per gli enti del terzo settore è in continua evoluzione. Basti pensare alla misura prevista nel decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri che introduce anche per gli enti non commerciali un’extra deduzione del costo sostenuto per nuove assunzioni. Per poi arrivare al graduale superamento dell’Irap, altro elemento cardine della delega fiscale, che pone problematiche per gli enti non commerciali che utilizzano il metodo retributivo per il calcolo dell’imposta sulla parte istituzionale. Un metodo, questo che non prevede un sistema di deduzioni dalla base imponibile analogo a quello previsto per i soggetti commerciali. Su questo tema, come precisato da Leo, compatibilmente con le risorse a disposizione, potranno essere immaginate diverse soluzioni, quali ad esempio una riduzione della base imponibile “retributiva” con riferimento ai contratti a tempo indeterminato, o la previsione di una soglia di non concorrenza alla formazione della base imponibile Irap del costo del lavoro relativo a determinate tipologie contrattuali.

Fonte: Il Sole 24Ore

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