Con messaggio 3641/2023, Inps ha fornito le prime indicazioni operative per permettere l’adeguamento tecnico del Fondo di solidarietà dell’Alto Adige, così come previsto dal decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 22 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta il 9 ottobre scorso.
L’istituto precisa altresì che l’accesso alle prestazioni del fondo è riservato:
- ai datori di lavoro privati di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale, così come previsto dal Dlgs 148/2015;
- che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige;
- a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per causali riconducibili alle richieste di intervento di trattamenti di integrazione salariale, ordinaria ovvero straordinaria.
Pertanto, anche i datori di lavoro che nel semestre di riferimento occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono ora obbligati ad aderire al fondo con decorrenza dal periodo di paga ottobre 2023, in sostituzione dell’adesione al Fis. Si tratta dunque di adesione al fondo territoriale non più facoltativa come in passato, ma esclusiva, senza più alcun intervento da parte del Fis.
E’ altresì opportuno precisare che il fondo territoriale eroga le prestazioni anche a lavoratori a domicilio, apprendisti e dirigenti; per tutti i beneficiari è richiesta un’anzianità di servizio di almeno 30 giorni anche non continuativi nell’arco dei 12 mesi precedenti la richiesta, presso l’unità produttiva per la quale è stato attivato l’intervento del fondo.
Come previsto dal Dm 22/2023, l’aliquota di finanziamento è diversificata in relazione alle dimensioni aziendali e con decorrenza dalla mensilità di competenza ottobre 2023, il contributo ordinario è pari:
- allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) in presenza di aziende che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento;
- allo 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) in presenza di aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre di riferimento.
L’istituto, che fa riserva di ulteriori istruzioni, provvederà d’ufficio a togliere dalle posizioni aziendali interessate il codice di autorizzazione “0J”, che aveva significato di “datore di lavoro tenuto al versamento al Fis”.
Fonte: Il Sole 24Ore