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Da Invitalia i chiarimenti sulle spese agevolabili

Per il fotovoltaico sono ammesse anche le spese destinate alle coperture su cui poggia ma solo per il 40% della spesa totale.

Per il fotovoltaico sono ammesse anche le spese destinate alle coperture su cui poggia ma solo per il 40% della spesa totale. Gli immobili sono agevolabili anche in relazione a oneri di demolizione e ricostruzione. La diminuzione dei consumi deve essere calcolata su tutta l’impresa, mentre il risparmio di energia solo sulle attività sovvenzionate. La capacità produttiva da usare per la comparazione è quella reale. Molto articolato, infine, il calcolo per determinare le spese ammissibili al netto dell’alternativa che prevede solo la manutenzione.

Questo è quanto emerge dalle Faq messe a disposizione per il bando di accesso al Fondo per la transizione industriale aperto dal 10 ottobre.

Immobili e fotovoltaico

Le spese di demolizione di un vecchio immobile e di costruzione di uno nuovo rientrano tra quelle ammissibili purché siano propedeutiche e collegate alla realizzazione del progetto di investimento. Gli oneri legati a opere murarie e assimilate comprendono anche il costo delle tettoie per l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Un programma di investimento che prevede solo l’acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non è ammissibile: per questo tipo, gli impianti sono ammissibili per un importo non superiore al 40% del programma complessivo utile al perseguimento di maggiore efficienza energetica.

Calcolo dei Tep e dei risparmi

In caso di investimenti che interessano una fase del ciclo produttivo realizzata in una porzione dell’unità locale sede dell’investimento presentato alle agevolazioni, la diminuzione dei consumi, in termini di Tep, deve essere calcolata considerando il processo produttivo complessivo.

Per il calcolo dei consumi energetici ante-investimento, l’impresa deve fare riferimento ai 12 mesi precedenti rispetto all’anno di presentazione della domanda, in termini di anno solare. In caso di intervento presentato in base al Quadro temporaneo, i programmi devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20% in relazione alle attività sovvenzionate.

La misurazione è effettuata con riferimento ai consumi energetici dei cinque anni precedenti l’istanza. Per stabilire il risparmio di energia, l’impresa deve fare riferimento alle sole attività sovvenzionate e non all’intera unità produttiva, come avviene per il calcolo sulla diminuzione dei Tep.

Le agevolazioni del Quadro temporaneo possono essere richieste solo da società che puntano a realizzare investimenti per la riduzione sostanziale del consumo di energia nelle attività e nei processi industriali.

Capacità produttiva

Gli investimenti presentati non devono generare un aumento della capacità produttiva dell’unità oggetto di intervento, eccetto incrementi contenuti di capacità (derivanti da esigenze tecniche) e di dimensione, comunque non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente.

Per determinare la capacità produttiva ex-ante, il riferimento è alla capacità produttiva reale riferita ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di accesso al fondo. Il dato deve essere, tuttavia, rappresentativo del processo produttivo aziendale eseguito in condizioni ordinarie, dunque depurato degli effetti legati a eventi straordinari verificatisi nel periodo considerato (ad esempio, mancanza di materie prime o fermi produttivi per manutenzione straordinaria).

Il dato relativo alla capacità produttiva annuale ex-post deve, invece, essere determinato ipotizzando che l’attività produttiva, a seguito del programma di investimento, sia condotta in condizioni simili rispetto alla situazione ex-ante. Pertanto, considerando lo stesso grado di utilizzo di eventuali macchinari aggiuntivi o installati in sostituzione di quelli preesistenti, per un confronto omogeneo tra le due configurazioni.

Le Faq precisano che, per determinare il valore della capacità produttiva ex-ante ed ex-post l’investimento, il riferimento è alla capacità produttiva effettiva, non a quella teorica.

Fonte: Il Sole 24Ore

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