In materia di accertamento doganale è preclusa la proposizione del ricorso giurisdizionale in presenza di ricorsi amministrativi sul medesimo atto non ancora definiti con decisione. Questo è il principio di diritto affermato dalla Cgt di secondo grado della Puglia con la sentenza n. 965/28/2023 (presidente Imperio, relatore Padovano).
Nel caso di specie il direttore dell’agenzia delle Dogane di Taranto emetteva una decisione definitiva di rettifica di una bolletta di importazione nei confronti di una società importatrice, contro la quale la società instaurava controversia doganale ai sensi dell’articolo 65 del Dpr 43/73, con conseguente presentazione di ricorso amministrativo dinnanzi alla direzione interregionale delle Dogane.
Contro il medesimo atto (e prima della decisione del ricorso amministrativo) la società proponeva altresì ricorso (poi accolto) anche dinnanzi al giudice tributario. In sede di appello, l’agenzia delle Dogane, ribadendo quanto sostenuto nelle controdeduzioni presentate in primo grado, eccepiva l’inammissibilità del ricorso introduttivo, stante la presunta violazione dell’articolo 243 del regolamento Ce 2913/92 e dell’articolo 22 del Dlgs n. 374/90, in quanto l’esistenza del ricorso amministrativo avverso il medesimo atto non ancora definito, impediva la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale, sia per la non definitività dell’atto impugnato sia per l’alternatività tra il ricorso amministrativo e quello giurisdizionale.
La Cgt di secondo grado della Puglia ha accolto l’appello dell’ufficio, riconoscendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Secondo il collegio giudicante, infatti, la presenza del precedente ricorso amministrativo non ancora definito con decisione deve ritenersi preclusiva della possibilità di presentare ricorso giurisdizionale sul medesimo atto. In particolare, è stato ricordato che, in materia di tributi doganali, per opporsi alla decisione dell’autorità doganale è possibile presentare ricorso (ex articolo 243, regolamento Ce 2913/92), in una prima fase dinanzi l’autorità doganale e, in una seconda fase, dinnanzi ad un’autorità indipendente (che può essere un’autorità giudiziaria ovvero un organo specializzato equivalente secondo la normativa interna degli Stati membri).
Inoltre, il diritto al ricorso è caratterizzato dall’alternatività in quanto, da un lato, il legislatore comunitario non esclude che il diritto nazionale possa consentire al contribuente di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria e, dall’altro lato, nell’ordinamento interno non esiste un diritto soggettivo del contribuente di dover instaurare necessariamente un procedimento amministrativo prima dell’introduzione del ricorso giurisdizionale (Corte di giustizia Ue, sentenza dell’11 gennaio 2001 in C.1799 Kofisa).
Fonte: Il Sole 24Ore