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Redditi da cripto non compensabili con proventi di natura finanziaria

Non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con quelli di natura finanziaria.

Non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del Tuir), con quelli di natura finanziaria (lettere da c a c-quinquies). È quanto emerge dalla bozza di circolare messa in consultazione sul proprio sito dall’agenzia delle Entrate.

Le cripto-attività tassabili, secondo la nuova lettera c–sexies, sono tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti – compresi i non fungible token (Nft) – che non sono suscettibili di rientrare nella definizione civilistica di strumenti finanziari.

A questi ultimi, e anche agli strumenti finanziari emessi in forma digitale, individuati dall’articolo 2 del Dl 25/2023, si applicano le disposizioni sui redditi di capitale di cui all’articolo 44 e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies) del Tuir.

La norma consente ai detentori di cripto-attività di avvalersi di un sostituto di imposta nella figura di un intermediario finanziario o dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale. di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del Dlgs 231/2007, presso i quali è possibile esercitare l’opzione per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito” (articolo 6 e 7, Dlgs 461/1997), già collaudati nel campo dei redditi di natura finanziaria.

La scelta del regime ha conseguenze anche nella determinazione della base imponibile.

Dalla bozza di circolare si comprende, infatti, che, nel regime dichiarativo, la base imponibile è data dalla somma algebrica delle plusvalenze e altri proventi da cripto-attività e delle relative minusvalenze con una franchigia di 2mila euro e che eventuali minusvalenze nette eccedenti l’importo di 2mila euro sono riportabili negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.

Per il regime amministrato, invece, tenuto conto che non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con i redditi diversi di natura finanziaria – lo stabile rapporto con l’intermediario deve avere a oggetto solo le cripto-attività e l’imposta sostitutiva è applicata indipendentemente dal superamento della soglia dei 2mila euro, assumendo come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria di cripto-attività, nel caso di detenzione di una pluralità di cripto-attività nel rapporto.

Da chiarire se sarà previsto un codice tributo ad hoc per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle cripto e le modalità di calcolo dell’acconto dell’amministrato, che riguarderà solo gli intermediari e non i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Nel caso in cui presso uno stesso intermediario finanziario sia intrattenuto un rapporto in strumenti finanziari e uno in cripto-attività, alla chiusura del rapporto amministrato, il cliente dovrà farsi rilasciare due certificazioni delle eventuali minusvalenze: una relativa ai titoli ed una relativa alle cripto.

L’opzione per il regime del risparmio gestito, invece, può essere ricevuta solo dagli intermediari finanziari (banche, sim, sgr, fiduciarie).

In questo caso, sembrerebbe che il risultato netto della gestione debba ottenersi confrontando la valorizzazione complessiva (strumenti finanziari e cripto-attività) del portafoglio alla fine dell’esercizio rispetto a quella iniziale.

Tuttavia, anche nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, ove alla conclusione del contratto il risultato della gestione fosse negativo, il gestore dovrebbe rilasciare certificazioni distinte per le minusvalenze su attività finanziarie e per quelle sulle cripto-attività.

Questi aspetti dovrebbero essere meglio esplicitati. Come precisato nella circolare, le certificazioni delle minusvalenze in “risparmio gestito” relative alle cripto dovrebbero attestare l’importo delle minusvalenze (con l’anno in cui il risultato negativo si è prodotto) da computare in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi o dal risultato di un altro contratto di gestione o rapporto amministrato avente a oggetto cripto-attività, parimenti intestato.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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