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Dalle notifiche al pignoramento dei conti: le procedure di recupero tagliano i tempi

Più efficienza nelle procedure di recupero, nel rispetto dei diritti dei debitori. Sono i pilastri della riforma della riscossione.

Più efficienza nelle procedure di recupero, nel rispetto dei diritti dei debitori. Sono i pilastri su cui si regge l’impianto della riforma della riscossione contenuta nella legge delega fiscale, in stretta relazione l’uno con l’altro.

Per l’amministrazione finanziaria si punta, da un lato, a un’accelerazione dei tempi, anche attraverso un più esteso utilizzo dell’accertamento esecutivo e una maggiore efficacia del pignoramento dei rapporti con gli istituti finanziari; dall’altro lato, a un recupero di risorse umane e strumentali, con l’introduzione di automatismi nella gestione dei discarichi per inesigibilità.

Accertamenti e tempistiche

Si registra innanzitutto la graduale estensione dell’accertamento esecutivo, oggi applicabile nelle rettifiche dei principali tributi erariali (imposte sui redditi, Iva e Irap).

L’istituto entrerà nel comparto delle imposte indirette sui trasferimenti (registro, donazioni e successioni e tributi ipocatastali). Non è chiaro, invece, se le novità interesseranno anche i controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie. Il dubbio riguarda la possibilità che le comunicazioni di irregolarità da meri “avvisi bonari” possano assumere la qualifica di titoli esecutivi, saltando così la fase della notifica della cartella di pagamento.

Un’altra novità riguarda i tempi di notifica della cartella che, ai fini del discarico per inesigibilità, non potranno superare i nove mesi dalla trasmissione del ruolo all’agente della riscossione (termine, peraltro, attualmente stabilito nell’articolo 19 del Dlgs 112/1999).

Nello stesso senso, si prevede di allungare la durata di efficacia del titolo esecutivo, ora fissata a un anno dalla ricezione della cartella o dell’accertamento “impo-esattivo” (articolo 50 del Dpr 602/1973). Si ridurranno così i casi in cui l’azione di espropriazione dovrà essere preceduta dalla notifica di un’intimazione di pagamento.

Conti da pignorare

Dal lato del pignoramento dei conti bancari, va ricordato che già a legislazione vigente l’agente della riscossione ha il potere di espropriare le somme detenute presso istituti di credito, notificando direttamente l’ordine alla banca, senza l’autorizzazione del giudice ordinario.

In proposito, una criticità segnalata dall’agenzia delle Entrate-Riscossione riguarda la circostanza che talvolta il conto pignorato si è rivelato incapiente rispetto al credito erariale solo dopo che il procedimento era stato avviato. La riforma intende rimediare al problema grazie all’istituzione di un canale telematico di dialogo con gli istituti finanziari, attraverso il quale reperire informazioni preventive aggiornate sulle effettive disponibilità del debitore. Il tutto – si precisa nella delega – senza che i diritti del contribuente siano in alcun modo pregiudicati.

Discarichi per inesigibilità

Altro tema centrale riguarda il discarico per inesigibilità: cioè la procedura con cui l’agente della riscossione restituisce all’ente creditore l’affidamento, dopo aver verificato l’infruttuosità delle operazioni di recupero. In particolare, si vogliono introdurre meccanismi semplificati e automatici che prevedano dei controlli residuali da parte degli enti creditori e la responsabilità dell’agente della riscossione solo in caso di dolo o colpa grave.

Una grande novità della riforma è peraltro costituita dalla possibilità di affidare a terzi in concessione, con procedura a evidenza pubblica, la gestione dei crediti discaricati. È il recepimento di una facoltà oggi riservata alle entrate di Comuni e Province, che possono attribuire la gestione a società private iscritte in un apposito albo, dietro pagamento di un aggio commisurato ai crediti riscossi. Va segnalata, in proposito, la norma secondo cui i principi di delega trovano applicazione anche verso queste società abilitate alla riscossione dei crediti comunali.

Confermato, infine, il superamento del dualismo tra agenzia delle Entrate e agenzia Entrate-Riscossione, in favore del progressivo accorpamento della seconda nella prima.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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