La circolare Assonime n. 20 del 28 giugno fa il punto sulla disciplina del nuovo patent box alla luce della recente circolare dell’agenzia delle Entrate n. 5/E dopo la pubblica consultazione. Vediamone i principali aspetti.
Circa la documentazione utile ad ottenere la penalty protection, in relazione al 2021 l’opzione è stata fattibile anche mediante dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva fino al 28 febbraio 2023. Poiché sono stati poi concessi sei mesi per predisporre il fascicolo con firma elettronica e marca temporale, questa scadenza è slittata a fine maggio (per chi ha inviato la dichiarazione nei termini ordinari di fine novembre 2022) o al prossimo 28 agosto 2023.
Per i beni complementari l’Agenzia ha chiarito la loro durata quinquennale autonoma rispetto al bene già opzionato. Anche se l’associazione rileva che considerata la natura del nuovo patent box sarebbe stato preferibile non fare più riferimento alla complementarità. Un aspetto che resta assai controverso è quello dell’utilizzo dell’IP. Perché secondo l’Agenzia senza utilizzo non c’è agevolazione, sebbene il concetto dell’utilizzo sia più legato al vecchio patent box, basato sullo sfruttamento dell’intangible, che non al nuovo, incentrato sui costi sostenuti. Il che porta a non poter agevolare un IP finalizzato a mere ragioni di tutela di mercato. Il tutto poi si complica in relazione al meccanismo premiale di recapture che non fa riferimento al concetto di utilizzo.
Circa la nozione di soggetto investitore, l’Agenzia conferma l’esclusione dalla maggiorazione del 110% dei costi derivanti dalle attività R&S commissionate all’interno del gruppo. Sul punto secondo l’Associazione servirebbe una modifica legislativa. Per ciò che concerne la registrazione del software, accanto alla Siae l’Agenzia riconosce di potersi rivolgere ad altri enti o organismi pubblici, che verranno individuati mediante istanze di interpello ad hoc. Per i costi agevolabili la norma fa riferimento al decreto del Mise del 26 maggio 2020 per via delle evidenti analogie con la R&S, anche se il richiamo al nexus approach non sembra più motivato nella nuova versione del patent box che prescinde dal contributo economico dell’intangible e punta ai costi. Per gli stessi vale comunque la derivazione rafforzata, per cui se ad esempio un ammortamento è dedotto al di sotto del limite tabellare, varrà evidentemente il dato contabile. Per l’Associazione dovrebbero rientrare sia nella R&S che nel nuovo patent box i costi relativi alle stock option, sia nel caso in cui la società li sostenga per procurarsi i titoli da assegnare al management, sia nel caso di aumenti di capitale riservati ai beneficiari. Ma il punto appare controverso.
Quanto al cumulo con la R&S, la circolare 5/E ha chiarito il divieto di superamento del costo. Per l’Agenzia se i costi agevolati per la R&S sono gli stessi ai fini della recapture del nuovo patent box, occorre ricalcolare la R&S spettante e riversare la differenza. L’obbligo di restituzione riguarda anche la deduzione ordinaria. Infine, per la documentazione idonea occorrerebbe prevedere schede tecniche semplificate soprattutto per i casi di intangible che hanno ottenuto la privativa ante 2021, per cui c’è un tema di sola deduzione ordinaria e non di recapture.
Fonte: Il Sole 24 ORE