Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e determinazione del reddito: sono diversi i regimi agevolati possibili.
In linea generale, il regime naturale è quello ordinario, che comporta la determinazione del reddito imponibile attraverso la detrazione dai ricavi, considerati commerciali, dei costi direttamente imputabili all’attività commerciale e di parte dei costi (promiscui), ovvero quelli di per cui non è possibile una imputazione diretta ma solo pro quota, applicando una percentuale pari al rapporto tra i ricavi commerciali conseguiti dall’Asd e il totale complessivo dei ricavi. Il tutto con la necessità di una contabilità separata che consenta di individuare con precisione la natura dei ricavi e dei costi sostenuti dall’Asd.
Accanto al regime ordinario, la tassazione dei proventi commerciali delle Asd però può soggiacere ai regimi forfettari.
Basti pensare a quello previsto dalla legge 398/91 che prevede, in caso di proventi commerciali non superiori a 400mila euro, la possibilità di usufruire di una detrazione forfettaria dei costi pari al 97% dei ricavi, assoggettando a tassazione il 3% dei proventi commerciali (fermo restando la totale detassazione dei proventi istituzionali e connessi a questi).
Accanto a tale regime di favore però il nostro sistema prevede anche il regime forfettario dell’articolo 145 del Tuir, applicabile alle associazioni ammesse ad usufruire del regime semplificato ai sensi dell’articolo 18 del Dpr 600/73. Un regime semplificato che, si ricorda, è applicabile nel caso in cui il volume dei ricavi nell’esercizio precedente non abbia superato il limite di 400mila euro per esercenti attività di servizi e di 700mila euro per esercenti altre attività. In questo caso, è prevista l’applicazione ai ricavi di un coefficiente per la determinazione del reddito imponibile, differenziato a seconda della tipologia di attività. Per le prestazioni di servizi, potrà applicarsi il coefficiente del 15% in caso di ricavi sino a 15.493,71 euro o del 25% da 15.493,71 euro fino a 400mila euro. Per altre attività, invece, i coefficienti cambiano: 10% fino a 25.822,84 euro; 15% fino a 700mila euro.
Si ricorda che per determinare l’imponibile da assoggettare a tassazione, al reddito determinato secondo i criteri forfettari (legge 398/91 e articolo 145 del Tuir) devono essere aggiunti gli altri componenti del reddito di impresa di cui agli articoli 86 (plusvalenze), 88 (sopravvenienze attive), 89 (dividendi) e 90 (proventi immobiliari).
Per quanto attiene la valutazione di convenienza tra i due regimi forfettari previsti, è opportuno ricordare che mentre il regime dell’articolo 145 del Tuir si applica ad ogni tipo di ricavo realizzato dall’associazione, quello previsto dalla legge 398/91 si applica unicamente per i proventi connessi all’attività istituzionale, mentre ogni altro provento dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.
Fonte: Il Sole 24 ORE