Con la risposta ad interpello 294/2023, l’agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicabilità del principio di neutralità fiscale – ex articolo 172 del Tuir – con riferimento ad un’operazione di fusione tra due società extra Ue.
Nel dettaglio, la fattispecie rappresentata nel documento di prassi riguarda una società di diritto italiano (Gamma Srl), controllata rispettivamente al 95% ed al 5% da due società di diritto israeliano (Alfa e Delta), a loro volta controllate interamente dalla capogruppo Beta, anch’essa di diritto israeliano. Le società che detengono la partecipazione di Gamma Srl – entrambe con la forma di limited company – non dispongono di una stabile organizzazione in Italia. Al fine di semplificare e di snellire l’intera struttura partecipativa, il gruppo intende porre in essere una fusione per incorporazione tra Alfa, in qualità di incorporata, e Delta, in qualità di incorporante. Una volta completata la fusione, le partecipazioni di Gamma Srl saranno incorporate e detenute interamente dalla controllante Delta.
L’operazione di fusione tra Alfa e Delta è regolata secondo la legislazione civilistica e fiscale israeliana. Al fine di disciplinare il procedimento di fusione, Alfa e Delta hanno sottoscritto un apposito documento, “Merger Agreement”, recante le principali disposizioni applicabili all’operazione di fusione, tra cui anche il trattamento fiscale dell’operazione. Come previsto dal “Merger Agreement”, il perfezionamento dell’operazione di fusione è subordinato al soddisfacimento di alcune “conditions precedent”, dettagliatamente previste ed individuate all’interno dell’accordo. In particolare, il “Merger Agreement”, tra le altre condizioni per il perfezionamento dell’operazione di fusione, prevede:
• la presentazione di un apposito tax ruling nei confronti della “Israeli Tax Authorities”, al fine di ottenere conferma circa la possibilità di accedere, con riferimento alla suddetta operazione di fusione, al regime di”tax deferral” (differimento dell’imposizione fiscale sui plusvalori latenti ad una eventuale futura cessione delle quote);
• la presentazione di un’istanza di interpello presso l’agenzia delle Entrate italiana, al fine di ottenere conferma circa il trattamento fiscale applicabile con riferimento all’operazione di fusione.
In merito al secondo punto, l’istante chiede di sapere se al trasferimento post fusione della partecipazione di Gamma Srl dall’incorporata all’incorporante si applichi il regime di neutralità fiscale ex articolo 172 del Tuir, non rientrando il caso di specie nella Direttiva 2009/133/CE (direttiva fusioni-scissioni), in quanto le società coinvolte sono residenti in un territorio extra-UE.
Sul punto, infatti, occorre da subito precisare come ai plusvalori derivanti da tale trasferimento è attribuita potestà impositiva all’Italia – conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, della «Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali», firmata in data 8 settembre 1995 e ratificata con legge 9 ottobre 1997, n. 371.
Pertanto, in assenza di una disposizione specifica che stabilisca la neutralità fiscale dell’operazione rappresentata dall’istante, la fusione potrebbe considerarsi realizzativa, con conseguente applicazione di una tassazione immediata della plusvalenza in Italia, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del Tuir. Tuttavia, secondo l’istante tale circostanza non preclude in linea di principio che all’operazione prospettata possa applicarsi l’articolo 172 del Tuir, quando, come nel caso di specie, siano presenti congiuntamente le condizioni previste nella risoluzione 470/2008.
Tale conclusione viene avallata dall’agenzia delle Entrate, la quale individua nell’operazione rappresentata tutti i presupposti necessari affinché la fusione in oggetto possa considerarsi fiscalmente neutrale, in quanto:
a) «(…) le norme israeliane che regolano l’operazione posta in essere da Alfa e Delta applicabili al caso di specie e gli effetti che la stessa produrrà» rendono qualificabile tale «operazione come fusione secondo la definizione recata dall’articolo 2501 e seguenti del Codice civile »;
b) «(…) Alfa e Delta rivestono la forma giuridica di «Limited company», omologa a quella prevista per le società di diritto italiano (…). In particolare, trattasi di società di capitale israeliane dotate di soggettività giuridica, autonomia patrimoniale ed un modello di governance sostanzialmente in linea con quello delle società di diritto italiano»;
c) «(…) l’operazione produce in Italia effetti sulla posizione fiscale dei soggetti coinvolti poiché (…) comporta il trasferimento, dal patrimonio dell’incorporata a quello dell’incorporante, della partecipazione nella società Gamma, sulla quale il nostro Paese conserva la potestà impositiva in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Israele».
Inoltre, l’amministrazione concorda con l’istante sul riconoscimento, in capo a Delta, dell’ultimo valore fiscale della partecipazione in Gamma Srl riconosciuto in capo a Alfa, in ossequio al criterio generale di continuità dei valori fiscali, sul quale si fonda il principio di neutralità fiscale ex articolo 172 del Tuir, che dunque trova applicazione al caso di specie.
La risposta ad interpello 294/2023, in sostanza, cristallizza l’applicabilità del principio di neutralità fiscale ex articolo 172 del Tuir anche per le fusioni non “domestiche”, sebbene a determinate condizioni. Tale principio, già espresso nella risoluzione 470/2008 e richiamato nelle più recenti risposte ad interpello 873/2021 e n. 65/2023, è certamente da accogliere con favore in quanto instaura un “clima di stabilità” con riferimento ad operazioni che già ordinariamente si caratterizzano per una complessità “figlia” dell’intrinseco carattere internazionale.
Sul punto, inoltre, occorre rilevare come, sempre più spesso, alcuni “vuoti normativi” diventino “spazi” per interpretazioni a carattere estensivo della prassi amministrativa favorevoli ai contribuenti che intendano pianificare riorganizzazioni societarie anche a carattere internazionale (Ue ed extra Ue).
Fonte: Il Sole 24 ORE