La domanda
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1059 della legge 178/2020, il credito d’imposta beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Nel caso prospettato dal lettore, la medesima operazione di acquisto del macchinario 4.0, oltre alla fruizione del credito d’imposta indicato, è stata agevolata con un contributo a fondo perduto regionale, che inquadrandosi nel Temporary framework, sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», non risulta tassato. Come riportato correttamente dal lettore, qualora il risultato del cumulo risultasse superiore al costo del bene, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti (circolare dell’agenzia delle Entrate 9/2021, § 6). In risposta al quesito, si ritiene che nel calcolo del cumulo si debba tener conto solo del risparmio d’imposta relativo al credito d’imposta beni strumentali, non esistendo un’analoga previsione normativa con riferimento alle altre misure agevolative detassate.
Fonte: Il Sole 24 ORE