Il mancato adempimento impedisce, tra l’altro, di determinare l’ammontare forfetario delle imposte che l’associazione deve versare, di conseguenza, viene meno il regime fiscale agevolato
In caso di accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, spetta all’associazione sportiva dilettantistica dimostrare di possedere i requisiti per l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398/1991.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 9973 del 14 aprile 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate
La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
Il caso riguarda un’associazione che aveva optato per il regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, che abbiano svolto anche attività di tipo commerciale, con proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciale non superiori a 250mila euro. Tuttavia, sebbene l’ente avesse conseguito nell’anno d’imposta proventi da attività commerciali per un importo complessivo di 152mila euro, aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta interessato. L’Agenzia delle entrate aveva, così, emesso un avviso di accertamento per imposte dirette e Iva nei confronti dell’Asd che, in assenza della dichiarazione, non aveva dimostrato la sussistenza dei presupposti previsti per l’agevolazione.
Sia la Ctp che la Ctr accoglievano la tesi della contribuente ritenendo che l’ufficio non avesse mai contestato la qualifica di Asd, per cui sarebbe spettato allo stesso provare lo svolgimento di attività commerciale prevalente con tassazione in via ordinaria.
Col successivo ricorso in Cassazione l’Agenzia denunciava, tra l’altro, violazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 e dell’articolo 2697 cc per avere la Ctr erroneamente applicato la disciplina sulla ripartizione dell’onere probatorio ritenendo sufficiente, per l’applicazione del regime agevolativo, la formale qualifica di associazione mentre sarebbe stato onere della stessa, in assenza di dichiarazione dei redditi, fornire tale prova.
La Cassazione ha accolto il ricorso.
Sbaglia la Ctr a ritenere sufficiente la formale qualifica di associazione, per ottenere il riconoscimento del regime agevolativo di cui alla legge n. 398/1991, che prevede una forma forfetaria di reddito, nella misura del 3% dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali e una riduzione dell’Iva al 50 per cento.
Anche le associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, che optano per il regime fiscale agevolato sono, comunque, obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi. Questa, infatti, è presupposto indispensabile per il riconoscimento dell’agevolazione. In mancanza della dichiarazione dei redditi, non può essere stabilito neppure l’ammontare forfetario delle imposte che l’associazione è tenuta a versare e, quindi, viene meno anche il regime fiscale agevolato.
La pronuncia della Cassazione e ulteriori osservazioni
Per quanto concerne le agevolazioni previste dalla legge 398/1991, prima dell’introduzione del codice del terzo settore, era necessario che il contribuente avesse conseguito o intendesse conseguire proventi commerciali in misura non superiore a una determinata soglia.
La determinazione forfetaria del reddito imponibile avveniva:
- applicando il coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
- aggiungendo l’importo delle plusvalenze patrimoniali (comprese quelle derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti).
L’opzione per il regime agevolato ex legge 398/1991 comportava per le associazioni sportive dilettantistiche delle agevolazioni anche ai fini Iva.
Innanzitutto, si ricorda che i proventi derivanti dall’attività istituzionale non sono imponibili.
Nell’ambito delle operazioni rilevanti ai fini Iva bisognava distinguere tra:
- le operazioni non direttamente connesse agli scopi istituzionali (ad esempio, cessione di beni durante le manifestazioni sportive), in relazione alle quali si applica il regime ordinario (Iva dovuta = Iva incassata sulle operazioni attive meno Iva pagata sulle operazioni passive)
- le operazioni direttamente connesse agli scopi istituzionali (ad esempio, vendita di biglietti per le manifestazioni sportive), cui si applicano, per effetto dell’adesione al regime agevolato, le disposizioni previste in materia di attività di intrattenimento dall’articolo 74, comma 6, Dpr n. 633/1972. Tale ultima disposizione prevede che l’Iva da versare sia determinata sottraendo all’Iva incassata sulle operazioni attive una detrazione forfetaria pari a: 1/2 dell’Iva sulle operazioni imponibili effettuate (incluse le attività di sponsorizzazione), 1/3 dell’Iva su cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
Fonte: Il Sole 24 ORE