30 maggio 2023
Registrazione dei contratti di locazione
Per i titolari di contratti di locazione ed affitto riguardanti immobili, scade oggi il termine per effettuare il versamento relativo a:
• cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dall’1 maggio 2023;
• annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire dall’1 maggio 2023.
È stato approvato il modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il modello RLI è possibile esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca. Il modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell’agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili. Il provvedimento agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L’Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.
Modalità di versamento: con il modello F24 Elide, per i titolari di partita Iva, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.
Articolo 5, comma 1, Tariffa, Allegato A, Parte I, e articolo 17, comma 1, Dpr 131/1986; articolo 21, comma 18-20, Legge 449/1997; Cm 16 gennaio 1998, n. 12/E; articolo 21, Dm 31 luglio 1998; articolo 68, Legge 342/2000; Cm 7 gennaio 2002, n. 3/E; Rm 20 febbraio 2002, n. 52/E; Provvedimento agenzia Entrate 14 settembre 2006; articolo 19, comma 15, Dl 78/2010, conv. con Legge 122/2010; Provvedimento agenzia Entrate 25 giugno 2010; articolo 3, Dlgs 23/2011; Provvedimento agenzia Entrate 7 aprile 2011; Provvedimento agenzia Entrate 31 luglio 2013; Provvedimento agenzia Entrate 10 gennaio 2014; Rm 24 gennaio 2014, n. 14/E; Provvedimento agenzia Entrate 17 febbraio 2016; Provvedimento agenzia Entrate 15 giugno 2017; Provvedimento agenzia Entrate 19 marzo 2019
31 maggio 2023
Accise gas metano, versamento mensile
Scade oggi il termine per effettuare il versamento della rata di acconto mensile calcolata in base ai consumi del 2022.
Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato; i versamenti possono essere effettuati utilizzando il Modello F24 telematico, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 26, comma 8, Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504, modif. dall’articolo 4, comma 1, lettera b), Dl 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con Legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dall’articolo 12, Legge 23 dicembre 1999, n. 488; Dm 25 marzo 2002; Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26; Provvedimento agenzia Entrate 23 ottobre 2007; Provvedimento agenzia Entrate 12 marzo 2012
Operazioni in oro, dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria (Uif)
Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 12.500 euro effettuate nel mese precedente (aprile 2023).
Modalità di presentazione: la dichiarazione va trasmessa in via telematica, tramite le funzionalità disponibili sul portale Infostat-Uif, con due modalità di invio alternative (data entry o upload).
FREQUENZA: MENSILE
Legge 17 gennaio 2000, n. 7; Provvedimento Uic 14 luglio 2000; Circolare Uic 28 marzo 2001; Comunicazione Uif 1 agosto 2014; Comunicazione Uif del 27 marzo 2020
Fatture elettronice, versamento dell’imposta di bollo
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2023. Ex articolo 7bis, comma 3, Dl 43/2013, l’imposta di bollo da applicare alle fatture di importo superiore a 77,47 euro è pari a 2 euro. Come disposto dall’articolo 17, Dl 124/2019, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’agenzia delle Entrate comunica in via telematica al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare e della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.
N.B. Dal 2021 viene modificato il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche a seguito delle modifiche apportate all’articolo 6, Dm 17 giugno 2014 dal Dm 4 dicembre 2020. Dalle fatture emesse dal 2021 il versamento sarà effettuato entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare (il versamento del bollo del secondo trimestre scade alla fine del terzo mese successivo).
Inoltre, se il bollo complessivamente dovuto nel primo trimestre solare non supera 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30 settembre. Se l’importo dell’imposta per i primi due trimestri solari, complessivamente considerato, non supera 250 euro, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (entro il 30 novembre). Ex articolo 3, commi 4 e 5, Dl 73/2022 per le fatture elettroniche emesse a decorrere dall’1 gennaio 2023, la predetta soglia di 250 euro è innalzata a 5.000 euro.
Modalità di versamento: addebito diretto sul c/c bancario o postale tramite il servizio disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ovvero con il modello F24 precompilato. Codici tributo: 2521 bollo su fatture elettroniche primo trimestre; 2522 bollo su fatture elettroniche secondo trimestre; 2523 bollo su fatture elettroniche terzo trimestre; 2524 bollo su fatture elettroniche quarto trimestre; 2525 sanzioni; 2526 interessi.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 7bis, comma 3, Dl 43/2013, conv. con modif. con Legge 71/2013; articolo 6, Dm 17 giugno 2014; Dm 28 dicembre 2018; Rm 9 aprile 2019, n. 42/E; articolo 17, Dl 124/2019; Dm Mef 4 dicembre 2020
Estromissione degli immobili strumentali dall’impresa individuale
Scade oggi il termine entro il quale effettuare l’estromissione agevolata degli immobili strumentali (per natura o destinazione) individuati dall’articolo 43, comma 2, Tuir, posseduti alla data del 31 ottobre 2022 da parte dell’imprenditore individuale, con effetto dall’1 gennaio 2023, come previsto dalla Finanziaria 2023.
In particolare, per manifestare la volontà di escludere l’immobile dal patrimonio dell’impresa l’immobile, può essere rappresentato dalla contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale, per le imprese in contabilità ordinaria o sul registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata. L’estromissione richiede il versamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile da estromettere.
Il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva va effettuato entro il 30 novembre 2023 (la seconda rata andrà versata entro il 30 giugno 2024).
Modalità: come precisato dalle Entrate, l’opzione è desumibile dal comportamento concludente.
Articolo 1, comma 121, Legge 28 dicembre 2015, n. 208; articolo 1, comma 106, Legge 197/2022; Cm 1 giugno 2016, n. 26/E
Ires acconti d’imposta, versamento
Per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l’anno solare per i quali maggio 2023 è l’undicesimo mese dell’esercizio sociale, scade oggi il termine per versare la seconda o unica rata di acconto Ires e la seconda o unica rata di acconto Irap. L’acconto Ires (e quello Irap) è pari al 100%.
Modalità di versamento: con il modello F24 on-line. Codici tributo: Ires 2002; Irap 3813.
FREQUENZA: ANNUALE
Legge 23 marzo 1977, n. 97; articoli 30 e 37, Dlgs 446/1997; articolo 15-bis, Dl 81/2007, conv. con modif. con Legge 127/2007; articolo 11, Dl 28 giugno 2013, n. 76; articolo 15, comma 4, Dl 102/2013, conv. con modif. dalla Legge 124/2013; Dm 30 novembre 2013
Comunicazione liquidazioni periodiche Iva
Per i soggetti passivi Iva scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2023 (soggetti mensili) e al primo trimestre 2023 (soggetti trimestrali). Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, i contribuenti in regime forfetario). Il Provvedimento dell’agenzia delle Entrate 21 marzo 2018 ha approvato una versione del modello «Comunicazione liquidazioni periodiche Iva» di cui all’articolo 21-bis, Dl 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, per integrare le informazioni contenute in quello approvato con Provvedimento agenzia Entrate 27 marzo 2017. Per quanto non diversamente disposto dal provvedimento di cui sopra, restano comunque applicabili le disposizioni contenute nel citato Provvedimento agenzia Entrate 27 marzo 2017.
In data 14 marzo 2023 l’agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello «Comunicazione liquidazioni periodiche Iva» e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati ex provvedimento agenzia Entrate 21 marzo 2018, punto 1.4.
Modalità di presentazione: il modello denominato «Comunicazione Liquidazioniperiodiche Iva» va presentato, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Articolo 21bis, Dl 78/2010, conv. con modif. con Legge 122/2010; articolo 4, comma 2, Dl 193/2016, conv. con modif. con Legge 225/2016; Cm 7 febbraio 2017, n. 1/E; Provvedimento agenzia Entrate 27 marzo 2017; Comunicato stampa Mef 29 maggio 2017, n. 89; Dpcm 22 maggio 2017; Provvedimento agenzia Entrate 21 marzo 2018
Dichiarazione Iva Ioss mensile e liquidazione
Per i soggetti aderenti al regime opzionale Ioss (il regime Ioss interessa anche i marketplace), scade oggi il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l’indicazione, per ogni Stato membro l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS). Entro oggi va effettuato il versamento dell’Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.
Modalità: la trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 40-41, Dl 331/1993; articolo 2 della direttiva UE 2017/2455; direttiva 2010/24/UE del Consiglio; regolamento UE n. 904/2010; articolo 74-sexies, Dpr 633/1972, come modificato dal Dlgs 83/2021
Enti non commerciali e agricoltori esonerati, acquisti intracomunitari
Per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva di cui all’articolo 34, comma 6, dello stesso Dpr 633/1972, scade oggi il termine per effettuare la liquidazione e il versamento dell’Iva (codice tributo: 6099) relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente e per presentare la dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.
Modalità: la dichiarazione (modello Intra-12) si presenta in via telematica all’agenzia delle Entrate. Il versamento si effettua con il modello F24.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 4, comma 4, Dpr 633/1972; articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972; articolo 49, Dl 30 agosto 1993, n. 331, conv. con Legge 29 ottobre 1993, n. 427; Dm 9 dicembre 1997; Dm 17 dicembre 1998; Cm 6 settembre 2000, n. 136/E; Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18; Provvedimento agenzia Entrate 16 aprile 2010; Provvedimento agenzia Entrate 25 agosto 2015, n. 110450
Iva operazioni di sedi secondarie, adempimenti
Scade oggi il termine per effettuare la fatturazione, la registrazione e l’annotazione dei corrispettivi e la registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni compiute nel mese di aprile 2023 mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente.
Nota: procedura per le operazioni effettuate dalle imprese fuori dalla loro sede tramite dipendenti, ausiliari o intermediari.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 73, comma 1, lettera a), Dpr 26 ottobre 1972, n. 633; Dm 18 novembre 1976, modificato dal Dm 6 giugno 1979
Iva scambi intracomunitari, annotazione fatture
Scade oggi il termine per effettuare l’annotazione delle fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel mese di maggio 2023. L’annotazione può essere effettuata anche successivamente, purché entro il 15 del mese successivo di ricevimento delle fatture stesse.
Modalità: l’annotazione delle fatture va effettuata nei registri Iva delle vendite (fatture emesse) e degli acquisti (fatture ricevute).
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 38, comma 2 e 3, lettera b), 46, comma 1, e 47, Dl 30 agosto 1993, n. 331, conv. con Legge 29 ottobre 1993, n. 427
Iva scambi intracomunitari: autofatture e fatture integrative
Scade oggi il termine per la verifica del mancato ricevimento di fattura per operazioni di acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo. L’autofattura per regolarizzare l’operazione va emessa entro il giorno 15 del mese successivo, ma l’annotazione deve essere riferita al mese precedente. Entro il medesimo giorno 15 del mese successivo alla registrazione – avvenuta in maggio – va emessa una autofattura per regolarizzare una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, annotando – comunque – la stessa nel mese di maggio.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 46, comma 5, e Articolo 47, comma 1, Dl 30 agosto 1993, n. 331, conv. con Legge 29 ottobre 1993, n. 427
Intermediari finanziari, comunicazione dei dati
Per gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605 scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di aprile 2023.
Modalità: i soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fisconline) o un intermediario abilitato.
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 7, comma 6, Dpr 29 settembre 1973, n. 605; Provvedimento agenzia Entrate 19 gennaio 2007; Cm 4 aprile 2007, n. 18/E; Provvedimento agenzia Entrate 29 febbraio 2008
Inps, denuncia Uniemens individuale
Per i datori di lavoro, scade oggi il termine per effettuare la trasmissione telematica della denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti, e per co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo oltre 5.000 euro (mese di aprile 2023).
Modalità di presentazione: invio telematico del modello Uniemens.
FREQUENZA: MENSILE
Messaggio Inps 25 maggio 2009, n. 11903; Messaggio Inps 25 novembre 2009, n. 27172; Messaggio Inps 5 febbraio 2010, n. 3872; Messaggio Inps 3 marzo 2010, n. 6323; Messaggio Inps 22 gennaio 2019, n. 279; Circolare Inps 12 marzo 2020, n. 37
Inps enti pubblici, denuncia «Dam»
Per gli enti pubblici, scade oggi il termine per l’invio telematico dei dati relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di aprile 2023 con la Dichiarazione analitica mensile (DAM).
Modalità: invio telematico della denuncia «DAM2» integrata nel flusso Uniemens (ramoListePosPA).
FREQUENZA: MENSILE
Articolo 44, comma 9, Legge 326/2003; circolare Inps 7 agosto 2012, n. 105
Imposta sulle assicurazioni, versamento mensile e denuncia annuale
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese precedente (aprile 2023), nonché degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente (marzo 2023).
Inoltre, scade oggi il termine per la presentazione della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nel 2022.
Modalità: il versamento va effettuato in via telematica tramite il modello F24 – accise. La denuncia va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’agenzia delle Entrate.
FREQUENZA: MENSILE E ANNUALE
Articolo 9, Legge 1216/1961, modif. dall’articolo 5, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Dm 17 dicembre 1998; Dm 15 luglio 2010; Rm 22 ottobre 2010, n. 109/E; articolo 17, comma 3, Dlgs 68/2011; Provvedimento agenzia Entrate 29 dicembre 2011; Provvedimento agenzia Entrate 30 aprile 2013
Inps (ex Enpals), denuncia contributiva mensile unificata
Scade oggi il termine per effettuare la presentazione in via telematica della denuncia contributiva mensile unificata relativa ai contributi dovuti per il periodo di paga scaduto nel mese di aprile 2023.
Modalità: presentazione della denuncia on-line.
FREQUENZA: MENSILE
Legge 14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; Dpr 24 novembre 2003 n. 357; articolo 1, comma 188, Legge 296/2006; Dl 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. con Legge 27 dicembre 2011, n. 214; Circolare Inps 18 marzo 2013, n. 41; Circolare Inps 3 dicembre 2014, n. 154
Fasi aziende industriali, versamento contributi sanitari
Scade il termine per il versamento al Fondo assistenza sanitaria integrativa (Fasi) dei contributi relativi al secondo trimestre 2023.
Modalità: il versamento va effettuato tramite:
• l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD);
• il bollettino bancario denominato «bollettino freccia»;
• il bonifico bancario con causale di versamento generata nell’area riservata.
FREQUENZA: TRIMESTRALE
Accordo Confindustria e Federmanager 25.11.2009; www.fasi.it
Superbollo, versamento
Per i proprietari di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con bollo scadente ad aprile 2023 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, scade oggi il termine per il versamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (cd. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.Inoltre, per i proprietari, usufruttuari, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di veicoli con bollo in scadenza ad aprile 2023, scade oggi il termine per il versamento delle tasse automobilistiche (cd. bollo auto).
Modalità: il versamento del superbollo va effettuato tramite il modello F24 con elementi identificativi in via telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva. Codice tributo: 3364. Il versamento del bollo auto va effettuato tramite l’apposito bollettino di conto corrente postale, presso gli uffici dell’Aci, le tabaccherie autorizzate o agenzie di pratiche auto.
FREQUENZA: ANNUALE
Articolo 17, Legge 27 dicembre 1997, n. 449; Dm 18 novembre 1998, n. 462; articolo 1, commi 224-230 e 321- 322, Legge 296/2006; Dm 7 ottobre 2011
Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.
Fonte: Il Sole 24 ORE