In materia di agrovoltaico, le misure incentivanti attualmente in essere in ambito Pnrr trovano fondamento in due atti normativi, che divergono in merito alla natura dell’incentivo erogato, ai soggetti beneficiari e alle modalità dell’erogazione. Si tratta del decreto legislativo 199/2021 (come implementato dal Dl 13/2023, il decreto Pnrr, convertito nella legge 41/2023) e del decreto agrovoltaico, pubblicato con decreto ministeriale del 14 aprile 2023, attualmente in attesa del via libera da parte della Commissione europea.
Beneficiari, il decreto Pnrr
La misura incentivante prevista dall’articolo 8 del Dlgs 199/2021 individua quali soggetti beneficiari i titolari di impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo (articolo 30) o in comunità energetiche rinnovabili (articolo 31), intese come associazioni composte da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso modelli di condivisione.
L’articolo 47, commi 10 e 11, del Dl Pnrr ha poi ampliato lo spettro degli aventi diritto, includendo nel novero dei soggetti coinvolti tanto nelle comunità energetiche rinnovabili quanto nelle realità di autoconsumo collettivo elementi appartenenti al comparto agricolo (tra cui le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile).
Beneficiari, decreto Agrovoltaico
Quanto ai beneficiari, l’articolo 4 del decreto ministeriale individua i seguenti aventi diritto:
a) imprenditori agricoli ex articolo 2135 del Codice civile, in forma individuale ovvero societaria, società agricole come definite dal Dl 99/2004, consorzi costituiti da due o più imprenditori agricoli e/o società agricole o imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice. e le cooperative e/o consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 228/2001 e Ati agricole;
b) Ati che includano almeno uno dei soggetti di cui alla lettera a).
Incentivi
In base all’articolo 8 del decreto 199/2021, il beneficio è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione impiantistica di titolarità dei soggetti qualificati (comunità energetiche rinnovabili e realtà ad autoconsumo collettivo).
Viene poi specificato come per gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili, l’incentivo sia erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria. I punti di connessione facenti parte della configurazione impiantistica devono cioè essere ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria.
A livello di aiuti, invece, il decreto ministeriale prevede il riconoscimento di un doppio beneficio: un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, per la cui concessione sono utilizzate le risorse finanziare erogate in ambito Pnrr; e una tariffa incentivante a valere sull’energia prodotta e immessa in rete, aggiuntiva rispetto ai contributi erogati nell’ambito Pnrr.
In questo contesto, vengono previsti due contingenti di potenza: un primo contingente da 300 MW destinato al solo comparto agricolo per impianti fino a 1 MW e un secondo contingente da 740 MW aperto anche alle Ati composte da almeno un soggetto del comparto agricolo per impianti di qualsiasi potenza. Per gli impianti rientranti nel primo contingente di potenza, l’accesso ai meccanismi incentivanti è subordinato alla iscrizione in appositi registri, mentre per gli impianti rientranti nel secondo contingente l’accesso agli incentivi è condizionato alla partecipazione a procedure pubbliche competitive.
Accesso agli incentivi
L’accesso e le modalità di erogazione degli incentivi sono disciplinati dall’articolo 8 del decreto, che sino all’approvazione del Dl Pnrr, datato 24 febbraio 2023, ne limitava il rilascio ai soli impianti di potenza inferiore a 1 MW entrati in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto.
Il Dl Pnrr ha esteso il limite di potenza, disponendo che l’accesso agli incentivi sia concesso anche agli impianti ad energia rinnovabile, inclusi gli impianti agrovoltaici, di potenza superiore a 1 MW.
Per tale forma incentivante non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri e la domanda di accesso è presentata direttamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto richiedente.
Con il decreto agrovoltaico, invece, l’accesso agli incentivi avverrà tramite partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal Gse nell’arco del biennio 2023-2024.
La prima scadenza consisterà nell’approvazione, con decreto del Mase, delle regole operative per l’accesso ai meccanismi incentivanti entro 15 giorni dalla relativa data di entrata in vigore. Entro 30 giorni dalla stessa data, il Gse provvederà ad emanare il primo avviso pubblico per la partecipazione alle procedure competitive.
Per ciascuna procedura verrà garantito un periodo di apertura di 60 giorni, durante i quali i soggetti interessati potranno presentare domanda di accesso agli incentivi. Le graduatorie verranno poi pubblicate sul sito del GSE entro i 90 giorni successivi. I richiedenti dovranno garantire il rispetto di requisiti quali il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, il possesso del preventivo di connessione alla rete accettato in via definitiva e la continuità dell’attività di coltivazione agricola o pastorale sottostante l’impianto. Dovrà offrirsi, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2 per cento.
Secondo l’articolo 7 del decreto agrovoltaico le istanze di partecipazione alle procedure dovranno essere inviate al Gse tramite il sito www.gse.it, allegando l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento, la documentazione sul rispetto dei requisiti, la cui valutazione assumerà particolare importanza in caso di superamento del contingente disponibile per ciascuna procedura.
Gli impianti in posizione utile dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell’esito della procedura, e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Non sarà consentito l’accesso agli incentivi a impianti che abbiano iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure.
Riguardo al contributo in conto capitale, tutte le spese ammissibili dovranno essere comprovate con pagamenti effettuati con bonifico bancario.
Fonte: Il Sole 24 ORE