La domanda
Un’azienda ordina un bene 4.0 che viene consegnato ad ottobre 2022, interconnesso a novembre 2022 valore inferiore 300.000 euro. Il pagamento rateale avviene con cambiali direttamente con il fornitore (no leasing – no finanziamento) iniziato a febbraio 2023. In quale anno in cui si può utilizzare il credito? È possibile utilizzare la percentualedel 40% poiché il bene è stato interconnesso nell’anno 2022 o va applicato il 20% in quanto pagamenti sono iniziati nel 2023 e sono successivi all’interconnessione? Poiché il bene nell’anno 2022 risulta consegnato e interconnesso ma in assenza di pagamenti, per poter usufruire del credito deve maturare il pagamento di almeno il 20% del saldo prezzo?
Nella fattispecie illustrata nel quesito, si tratta di un bene materiale riconducibile all’allegato A alla legge 232/2016. Si precisa pertanto quanto segue: ① fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti prescritti, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (aliquota applicabile agli investimenti effettuati nel 2023). La percentuale del 40%, infatti, sarebbe stata applicabile qualora entro il 31 dicembre 2022: a) il relativo ordine sia stato accettato dal venditore: questa condizione appare rispettata, posto che è avvenuta la consegna del bene presso l’acquirente; b) sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tale requisito, invece, non è soddisfatto, in quanto i pagamenti sono iniziati nel corso del corrente anno (2023); ② ai sensi dell’articolo 1, comma 1059, legge 178/2020, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le regole ordinarie, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Considerato peraltro che il pagamento è iniziato nel 2023, sarà a partire da questa annualità che è possibile usufruire del credito d’imposta, alla luce delle considerazioni che precedono.
Fonte: Il Sole 24 ORE