È dovuto il rimborso del credito Iva riportato dall’anno precedente anche in caso di omissione della dichiarazione relativa a tale anno, purché il contribuente provi l’esistenza dei presupposti sostanziali del diritto al rimborso, prevalendo la sussistenza effettiva del diritto rispetto al requisito formale della mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. È questo il principio enunciato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto nella sentenza n. 1436/1/2022 (presidente Scuffi, relatore Borghi).
Una società esponeva nella dichiarazione relativa all’anno 2015 un credito Iva riportato dall’anno precedente e maturato in anni precedenti (dal 2007 al 2010), utilizzandolo in compensazione. L’ufficio, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, procedeva a notificare alla società una cartella di pagamento per il recupero del credito Iva, dal momento che, nel triennio 2012-14, la stessa non aveva presentato alcuna dichiarazione, né dei redditi né Iva.
L’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente comportava – secondo l’ufficio – la decadenza del contribuente dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta. La società impugnava la cartella, eccependo la violazione dei principi di neutralità dell’Iva e della prevalenza della sostanza sulla forma, dal momento che la sussistenza del credito maturato negli anni precedenti (2007-10) non era stata contestata dall’ufficio e che il disconoscimento del credito era basato unicamente su un dato formale, cioè la mancanza della dichiarazione da parte della società negli anni dal 2012 al 2014.
Lo stesso ufficio riconosceva in atti l’effettiva sussistenza del credito negli importi indicati dalla società e il riporto dello stesso nei registri Iva anche negli anni 2012, 2013 e 2014 in cui era stata omessa la dichiarazione Iva.
Dopo un primo grado favorevole all’ufficio, la Cgt del Veneto ha accolto l’appello della società, affermando il principio in base al quale il solo dato formale costituito dalla mancata presentazione della dichiarazione relativa agli anni precedenti non può comportare il disconoscimento del credito Iva, se il contribuente è in grado di dimostrare l’effettiva esistenza dello stesso. Ciò in conformità sia della giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezioni unite, sentenza 17757/2016) sia della Corte di giustizia Ue (sentenza 11/12/2014, causa C- 590/2013) secondo cui, in aderenza al principio della neutralità dell’Iva, il diritto alla detrazione dell’imposta non può essere disconosciuto in forza della mancata osservanza da parte del contribuente di prescrizioni di carattere formale, qualora, a fronte della contestazioni di omissioni o irregolarità, venga fornita adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione.
Fonte: Il Sole 24 ORE