Quando Entro il 30 settembre 2023
Cosa scade Sanatoria per aiuti di Stato con ravvedimento operoso speciale
Per chi Contribuenti con agevolazioni qualificabili come aiuti
Come adempiere Versamento del dovuto e/o dichiarazione integrativa con correzione
1In sintesi
Avviata la procedura di compliance nei confronti dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime de minimis per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri Rna, Sian, Sipa, per aver indicato nei modelli Redditi, Irap e 770 relativi al periodo d’imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Questo quanto comunicato con il provvedimento 133949 del 19 aprile scorso dal direttore dell’agenzia delle Entrate.
Nel provvedimento viene anche chiarito che i contribuenti interessati potranno correggere l’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei suddetti registri (Registro nazionale degli aiuti di Stato; Sistema informativo agricolo nazionale; Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) con l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso e nel caso di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 197/2022 (il cd ravvedimento operoso speciale).
Quindi con riduzione delle sanzioni ad 1/18 e con versamento del dovuto a titolo di aiuti, interessi e sanzioni a rate
2La lettera di compliance ed i controlli
Il provvedimento prevede pertanto che i contribuenti potranno ricevere delle lettere di compliance da parte dell’agenzia delle Entrate con i seguenti elementi:
• codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente,
• il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta,
• data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.
Essa verrà recapitata via Pec, o, nei casi di indirizzo Pec non attivo, mediante posta ordinaria.
Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.
A questo punto il contribuente dovrà valutare la ragione della mancata iscrizione nel Rna dell’aiuto ricevuto in quanto differenti sono le conseguenze ed in particolare dovrà controllare se:
a. la mancata iscrizione dell’aiuto nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi «Codice attività Ateco», «Settore» «Codice Regione», «Codice Comune», «Dimensione impresa» e «Tipologia costi» del prospetto Aiuti di Stato.
b. o se invece la mancata registrazione dell’aiuto è imputabile alla mancata presenza dei requisiti previsti per usufruirne.
3Come sanare gli errori
Il contribuente, in entrambi i casi, potrà comunquesanare la propria posizione.
Saranno infatti applicabili anche le sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare del ravvedimento operoso in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.
Nel primo caso, e quindi se vi fossero errori di compilazione dei campi della dichiarazione, presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti nei campi. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis verranno iscritti in Rna, Sian e Sipa nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati. Nessuno aiuto in questo caso dovrà essere restituito trattandosi di agevolazioni legittime.
Nel secondo caso, e quindi se mancasse la legittimità a ricevere l’aiuto, invece il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito comprensivo di interessi e di eventuali sanzioni.
4Il ravvedimento operoso speciale
Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate prevede anche la possibilità da parte del contribuente, nel caso di errori nella compilazione dei campi della dichiarazione e/o di illegittima fruizione dell’aiuto, di poter sanare la propria posizione usufruendo, se la regolarizzazione avviene entro il 30 settembre 2023, dei benefici del ravvedimento operoso cd “speciale”.
Quindi con riduzione delle sanzioni ad 1/18 e con versamento del dovuto a titolo di aiuti, interessi e sanzioni a rate.Questo deve portare le Società ad un’analisi degli aiuti di Stato ricevuti anche per gli anni 2020 e 2021, periodo in cui le agevolazioni riconosciute alle Società, sotto qualsiasi forma, sono state numerose per far fronte all’emergenza Covid.
In particolari i controlli dovranno essere effettuati partendo dallacompilazione del prospetto “Aiuti di Stato” – Quadro RS della dichiarazione dei redditi per gli anni 2020 e 2021 – e, se presentata, dall’autodichiarazione aiuti di Stato ex Dm 11 dicembre 2021 (per i cd aiuti del regime ombrello).
Si ricorda infatti che il quadro RS nella dichiarazione dei redditi 2022 non andava compilato se i contribuenti presentavano l’autodichiarazione (purché non sia quella semplificata barrando la casella ES).
Attraverso questo primo check dovrebbe essere possibile ricostruire tutti gli aiuti fiscali ricevuti. Necessario poi confrontare i dati indicati nel quadro RS con quelli presenti nel Rna. Un primo campanello d’allarme potrebbe essere la mancanza di un aiuto ricevuto nel 2020 non presente nel Registro.
Con riferimento agli aiuti ricevuti nel 2020 e già indicati nel modello Redditi 2021, infatti, non vi dovrebbero essere incongruenze tra quadro RS e Rna.
Fonte: Il Sole 24 ORE