Al via il mercato dei crediti di carbonio per le imprese agricole e forestali. L’articolo 45 del Dl 13/2023 è stato integrato in sede di conversione dalla legge 41/2023, che ha introdotto i commi da 2-quater a 2-octies. Questi iniziano a dettare la strada per un mercato dei crediti di carbonio nel settore agroforestale.
La norma introduce il Registro pubblico dei crediti di carbonio su base volontaria, tenuto e gestito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea). In tale registro potranno essere iscritti i crediti generati dai soggetti proprietari o dai soggetti gestori di superfici forestali «che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore» e che siano stati certificati.
Le modalità di attuazione del Registro, nonché le modalità di certificazione dei crediti e di iscrizione nell’ambito del Sian saranno rese note in un decreto pubblicato a cura del ministero dell’Agricoltura (Masaf) entro il 19 ottobre 2023 e cioè entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Decorsi ulteriori 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto ministeriale, quindi ipoteticamente entro la fine del 2023, il ministero provvederà alla pubblicazione di un ulteriore provvedimento con il quale verranno definite le modalità di iscrizione al Registro, di aggiornamento e di controllo dei crediti registrati.
La vendita dei crediti non è attività agricola e i proventi rilevano ai fini Iva
I crediti non potranno essere utilizzati nei mercati internazionali (EU ETS e Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ma sono rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati da Ispra. La vendita di crediti di carbonio non è ricompresa nel novero delle attività agricole connesse, né ai fini civilistici, né ai fini fiscali, come precisato dalla Risposta 365/2020 e pertanto, allo stato attuale, tale attività rappresenta per le imprese agricole e forestali un’attività di natura diversa, non ricompresa nel reddito catastale del fondo, né nelle forme di tassazione forfettizzata dei redditi previste dall’articolo 56-bis in materia di attività agricole connesse.
Possibili cambiamenti nella riforma fiscale
I proventi derivanti commercializzazione dei crediti di carbonio, ad oggi, concorrono dunque alla formazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 85 del Tuir. La cessione di crediti di carbonio, inoltre, è rilevante ai fini Iva, ma trova applicazione il meccanismo del reverse charge. Tuttavia, nella legge delega per la riforma del sistema fiscale, affidata all’esame del Parlamento, è stata prevista la possibilità di comprendere tali operazioni nell’ambito delle attività agricole. È quindi possibile che in futuro i redditi derivanti dalla cessione dei crediti di carbonio possano essere ricompresi in una forma di tassazione forfettizzata come avviene, ad esempio, per le agroenergie.
Fonte: Il Sole 24 ORE