Quando Entro il 30 giugno 2023
Cosa scade Versamento delle imposte a saldo per il 2022
Per chi Persone fisiche esercenti attività agricola
Come adempiere Tramite modello F24
1. In sintesi
Le persone fisiche che svolgono attività agricola entro determinati limiti determinano il reddito in base alle risultanze catastali. Significa che, in luogo del reddito effettivamente prodotto, assoggettano a tassazione i redditi dei terreni.
Per le attività che eccedono i predetti limiti, occorre dichiarare un reddito di impresa determinato forfettariamente.
Coloro che sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap) o di coltivatore diretto beneficiano di agevolazioni.
2. La determinazione del reddito
I produttori agricoli determinano i redditi che derivano dallo svolgimento dell’attività agricola secondo le regole dell’articolo 32 del Tuir, vale a dire in base alle risultanze catastali.
Questo regime si applica solo alle seguenti attività:
• attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno ¼ dal terreno;
• attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
• attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Mef su proposta del Mipaaf);
• produzione di energia elettrica e calorica da fonte rinnovabile fino a 260.000 kWh per l’energia fotovoltaica e 2.400.000 KWh per l’energia da biogas (comma 423 della legge 266/2005).
Il regime di determinazione catastale consiste nella determinazione del reddito imponibile in base ai redditi dei terreni che sono due: il reddito dominicale che è imputato al soggetto che possiede il terreno a titolo di proprietà o altro diritto reale e va assunto nella misura risultante in catasto il 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivaluto dell’80% e poi di un ulteriore 30%; il reddito agrario, imputato al soggetto che svolge l’attività agricola e rivalutato del 70% e poi di un ulteriore 30%.
La rivalutazione dell’80 e del 70% non va applicata nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, anche in forma societaria o che la acquisiscano entro due anni dalla stipula del contratto di affitto; l’ulteriore rivalutazione del 30% non si applica nel caso di terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola.
3. Le attività agricole “eccedentarie”
Gli agricoltori persone fisiche che svolgono attività che eccedono i limiti prima visti, con riferimento alla attività “eccedente” non possono essere assoggettati al regime di determinazione catastale del reddito; queste attività sono produttive di reddito di impresa determinato con criteri diversi a seconda dell’attività e della natura del soggetto che la pone in essere.
Le attività che beneficiano di questi criteri forfettari sono le seguenti:
• attività di produzione di vegetali che eccedono il doppio della superficie su cui insiste la produzione per le quali il reddito eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente;
• attività connesse di prodotti non compresi nel decreto ma che rispettano il requisito della prevalenza. In questo caso, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, conseguiti con tali attività, un coefficiente del 15%;
• attività di prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile per le quali il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, conseguiti con tali attività, un coefficiente del 25%;
• attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del Codice civile nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, per le quali il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, conseguiti con tali attività, un coefficiente del 5%;
•attività di allevamento “eccedentario”, vale a dire l’attività condotte con terreni insufficienti a produrre ¼ dei mangimi. Il reddito relativo alla parte eccedente è determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato moltiplicato per uno specifico coefficiente, sulla base del decreto sull’allevamento;
• l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre la franchigia di 260.000 kWh (fotovoltaico) e 2.400.000 kWh (biogas) genera un reddito il reddito è determinato in misura forfetaria, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad Iva un coefficiente di redditività del 25%;
• le attività di agriturismo, enoturismo ed oleoturismo sono tassate mediante applicazione di un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tali attività, al netto della imposta sul valore aggiunto.
4. Il caso degli Iap e dei coltivatori diretti
Per Iap e per i coltivatori diretti, i redditi dei terreni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte dirette ai fini dell’imposta.
Questa agevolazione era stata prevista dal comma 44 della legge 232/2016 per il triennio 2017-2019 e poi successivamente prorogata fino al 2023 (compreso).
Pertanto, con riferimento al 2022, non sono tassati i redditi dei terreni per questi contribuenti.
5Il versamento delle imposte
Il termine per il versamento delle imposte a saldo per l’anno 2022 e per la prima rata di acconto relativamente a Irpef e addizionali è il 30 giugno prossimo.
Si ricorda che è possibile pagare in un’unica soluzione o rateizzare in un massimo di 6 rate maggiorate di interesse mensile dello 0,33%; in quest’ultima ipotesi, la prima rata va versata entro il 30 giugno e le successive entro il 16 di ogni mese.
In alternativa, è possibile differire il versamento al 30 luglio 2022, maggiorando le somme dello 0,40%.
Fonte: Il Sole 24 ORE