La detassazione dei premi di risultato consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef stabilita nella misura del 10% da applicare secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 182, della legge 208 del 2015 e dal Dm 25 marzo 2016.
Sono agevolabili a mente della norma sopra riportata i «premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa».
Eccezionalmente, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva, è ridotta al 5% così come disposto dall’articolo 1, comma 63, della legge 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).
Il quesito posto all’agenzia delle Entrate riguarda l’applicabilità della detassazione ai premi di risultato concessi ai soci lavoratori sotto forma di ristorno. A tal riguardo l’amministrazione finanziaria, ricorda che, come chiarito con la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, l’articolo 3 del Dm 25 marzo 2016 specifica che «per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile».
In base all’articolo 2102 del Codice civile, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. In sostanza, la partecipazione agli utili identifica una modalità di erogazione della retribuzione nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell’impresa, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili.
Come correttamente evidenzia la risposta n. 284/E del 5 aprile 2023(si veda il precedente articolo «Coop, ristorni ai soci con tassazione agevolata»), ai fini dell’applicazione della detassazione, la partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.Tali elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.
L’erogazione di somme sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa deve risultare dalla compilazione dell’apposita Sezione contenuta nel modello di dichiarazione allegato Dm 25 marzo 2016. Inoltre, possono essere ammessi al beneficio della detassazione al 10% (5% per l’anno 2023) anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all’articolo 1 della legge 142 del 2001 nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalle disposizioni sopra richiamate (circolare Entrate n. 28/E del 2016 e n. 3/E del 2011).
La peculiarità dell’istituto del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare telematicamente, in luogo del contratto, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni. In relazione ai ristorni, l’articolo 2545-sexies del codice civilesancisce che l’«atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici», mentre l’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 2001 prevede che trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati: «in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime (…)».
Come chiarito in precedenti note di prassi, i ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. In altre parole, i ristorni sono i profitti netti della cooperativa derivanti dall’attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell’anno (circolare delle Entrate 9 aprile 2008, n. 35/E).
Una volta identificati gli elementi qualificanti della questione, l’agenzia delle Entrate, d’intesa con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ritiene che alle somme erogate a titolo di ristorno si possa applicare la tassazione agevolata del 10% a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione a condizione che la distribuzione degli stessi risulti dal modello di dichiarazione allegato al Dm 25 marzo 2016, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa.