Nel recepire la direttiva 2019/2121 in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, con il Dlgs 19/2023 è stata introdotta la disciplina della scissione mediante scorporo. Il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile – che avrà effetto a decorrere dal prossimo 3 luglio – la definisce come la scissione con cui una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa (e non ai propri soci, come avviene nella scissione ordinaria) le relative azioni o quote, continuando la propria attività.
Come si legge all’articolo 51 del Dlgs 19/23, la scissione con scorporo non deve avere ad oggetto necessariamente un’azienda, ma anche solo «attività o passività», con il limite che non potrà determinare una scissione totale. È tuttavia necessario che la beneficiaria dello scorporo sia una newco, e non una società preesistente: ciò trova spiegazione nell’ottavo considerando della direttiva, secondo cui la scissione transfrontaliera per incorporazione potrebbe dar luogo a rischi di elusione di normative Ue e nazionali.
In alternativa allo scorporo, rimane possibile la soluzione del conferimento a favore di una società già esistente; e ancora, allo scorporo in una società preesistente si potrebbe giungere attraverso lo scorporo in una newco seguita da incorporazione di questa in una società preesistente.
L’articolo 51 disciplina mediante alcune semplificazioni il progetto di scissione con scorporo, differenziandolo da quello ordinario. Oltre a non dover contenere previsioni incompatibili con l’assegnazione delle quote o azioni alla società scissa, esso non dovrà far menzione del rapporto di cambio e dell’eventuale conguaglio in denaro, delle modalità di assegnazione delle azioni o quote della beneficiaria della scissione, della data a partire dalla quale le quote partecipano agli utili e dell’eventuale trattamento differenziato per particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni.
La scissione mediante scorporo esclude la redazione della situazione patrimoniale, dell’organo amministrativo e degli esperti, di cui agli articoli 2501-quater, quinquies e sexies del Codice. Non si applica il diritto di recesso previsto, nella scissione ordinaria, per i soci dissenzienti della società scorporanda (articolo 2473 e, per le società di persone, articolo 2502).
Infine, come per la scissione ordinaria (ma anche per la fusione, articolo 2501), la partecipazione alla scissione con scorporo è preclusa alle società in liquidazione che abbiano già iniziato la liquidazione dell’attivo.
Fonte: Il Sole 24 ORE