La domanda
Una srl immobiliare ha effettuato l’ultima rivalutazione dei propri immobili abitativi adeguando il valore contabile al valore catastale degli immobili e pagando l’imposta sostitutiva del 3%. Può ora procedere alla vendita agevolata degli immobili abitativi (diversi dai beni strumentali per destinazione) ai soci che risultano scritti al 30 settembre 2022 prevista dalla legge di Bilancio 2023 sempre al valore catastale come previsto dalla normativa?
Ai sensi del comma 100 , articolo 1 della legge 197/2022 le società commerciali che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del Tuir o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare le disposizioni agevolative previste dai commi da 101 a 105 della stessa norma a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dal 1° di gennaio 2023 in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. In presenza di tutti i requisiti necessari per poter usufruire della disposizione agevolativa si potrà cedere l’immobile al valore rivalutato pari al catastale senza far emergere base imponibile alla quale applicare l’imposta sostitutiva dell’8%. Si segnala al riguardo che la circolare 37/E/2016 i cui chiarimenti si ritengono applicabili anche all’attuale disciplina dell’assegnazione/cessione agevolata stante la medesima formulazione delle norme ha evidenziato che per ragioni di coordinamento sistematico tra la disciplina della rivalutazione e quella della assegnazione, appare ragionevole ritenere che la fuoriuscita agevolata del bene dal patrimonio dell’impresa nel periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione non determina un’ipotesi ordinaria di assegnazione per la quale è previsto il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione. Di conseguenza, il contribuente nell’effettuare l’assegnazione agevolata beneficerà del maggior valore fiscale precedentemente rivalutato e verserà l’imposta sostitutiva in misura pari:
• all’8 per cento (o al 10,5%) sulla differenza tra il valore normale/catastale del bene e il nuovo costo fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione effettuata;
• al 13%, qualora siano annullate riserve in sospensione per consentire l’assegnazione dei beni ai soci.
Fonte: Il Sole 24 ORE