Una società di persone in contabilità ordinaria sta valutando la possibilità di sospendere integralmente gli ammortamenti per l’anno 2022, in applicazione dell’articolo 60, commi 7-bis e seguenti, del Dl 104/2020. I dubbi riguardano l’applicabilità della norma alle società di persone, l’obbligatorietà della deduzione fiscale delle quote di ammortamento sospese e il comportamento da tenersi nei modelli Redditi e Irap.
1. Il dubbio
L’applicabilità della disposizione in esame alle società di persone è stata a lungo in dubbio, in quanto il comma 7-quater dell’articolo 60 del Dl 104/2020 prevede specifici obblighi informativi da rendere nella nota integrativa (documento che le società di persone non compilano, tranne il caso particolare regolato dall’articolo 111-duodecies, disposizioni attuative del Codice civile in cui tutti i soci a responsabilità illimitata sono società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata).
2. La soluzione
Le perplessità sono però state accantonate dalle istruzioni ai modelli Redditi 2021 SP, che, tra le variazioni in diminuzione, citavano espressamente le quote di ammortamento oggetto di sospensione contabile. L’indicazione è stata confermata anche negli anni successivi. Resta il dubbio sugli obblighi (civilistici) di formazione di una riserva indisponibile (articolo 60, comma 7-ter, del Dl 104/2020), che si suggerisce prudentemente di applicare.
3. La compilazione
Fiscalmente, occorre in primo luogo stabilire se la società di persone intende fruire, con riferimento al 2022, ai fini Irap (e Irpef dei soci), della deducibilità delle quote di ammortamento sospese (come previsto dal comma 7-quinquies del citato articolo 60) ovvero soprassedere, evitando la formazione di un “doppio binario” tra ammortamento contabile e fiscale. Ciò in virtù del fatto che tale deduzione costituisce una facoltà e non un obbligo, come emerge chiaramente dalla risposta ad interpello 607/2021.
4. La scelta
Se si opta per rinviare anche la deduzione del costo non ci saranno effetti in dichiarazione. Qualora, invece, la scelta fosse quella di dedurre fiscalmente le quote nell’anno di sospensione contabile, occorre operare una variazione in diminuzione (sia nella determinazione delle imposte sui redditi che della base imponibile Irap) nonché compilare il quadro RV del Modello Redditi SP 2023 per monitorare il differenziale del costo residuo tra valori contabili e fiscali.
5. I righi da compilare
Operativamente, nel caso in questione, la variazione in diminuzione ai fini Irpef avviene al rigo RF55 con il codice 81, mentre nel modello Irap si indica al rigo IP43 con il codice 15. Nel quadro RV del modello Redditi (codice causa “4”) si dà evidenza del decremento del costo fiscale a fronte del mantenimento del valore contabile di inizio anno.
Fonte: Il Sole 24 ORE