Con la risposta 289/2023, le Entrate hanno fornito chiarimenti sulle modalità di determinazione della plus/minusvalenza derivante dalla vendita di azioni conseguite nell’ambito di piani di stock option, confermando che il reddito di lavoro dipendente già tassato in via esclusiva all’estero, quando tali azioni erano entrate nell’effettiva disponibilità del contribuente, rileva quale costo d’acquisto dei titoli ex articolo 68, comma 6, del Tuir. Il caso riguarda un dipendente di una multinazionale nel 2021 risultava fiscalmente residente negli Usa; durante tale anno allo stesso erano state assegnate azioni emesse dalla capogruppo in attuazione di un Piano d’incentivazione su base azionaria e l’attribuzione di tali titoli aveva generato un reddito di lavoro dipendente imponibile negli Usa pari al valore di mercato delle azioni .
Avendo nel 2022 trasferito la residenza fiscale in Italia e intenzione di procedere alla vendita dei titoli, il dipendente chiede chiarimenti sulla modalità di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria che si generanno in base all’articolo 67, comma 1 lettera c-bis) del Tuir. In particolare, l’Agenzia è chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di considerare, quale costo d’acquisto rilevante ai fini dell’articolo 68, comma 6 del Tuir, il reddito di lavoro dipendente già assoggettato a tassazione all’estero. Le Entrate rispondono positivamente, ritenendo che «nel caso di specie le azioni sono state attribuite al dipendente istante in un periodo d’imposta in cui lo stesso era residente all’estero ed ivi assoggettate a tassazione come reddito di lavoro dipendente sulla base del valore di mercato delle azioni alla data del vesting (cd Fair Market Value) e, pertanto, detto valore costituisce costo di acquisto delle stesse, ai sensi del citato articolo 68, comma 6, del Tuir, ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c¬bis), del Tuir».
Si tratta di un importante e inedito chiarimento, che riconosce validità generalizzata al principio dell’affrancamento dei redditi di lavoro dipendente già assoggettati a imposizione all’atto dell’acquisizione delle azioni, a nulla rilevando che le stesse fossero state assoggettate solo a tassazione estera.
Fonte: Il Sole 24 ORE