La domanda
Nelle Faq recentemente pubblicate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata ribadita la cumulabilità fra le agevolazioni previste dalla legge Sabatini ed il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, come peraltro già previsto dal comma 102 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che tuttavia limita la cumulabilità all’intensità di aiuto più elevata consentita dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Posto che per previsione normativa il credito d’imposta è determinato nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese ed al 45% per le piccole imprese, è possibile, ai solo fini della verifica del cumulo fra le due agevolazioni, fare riferimento alla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale (2022-2027), che fissa per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia l’intensità massima di aiuto per grandi imprese al 40%, per medie imprese al 50% e per piccole imprese al 60%? In assenza di tale interpretazione il cumulo di fatto non sarebbe mai consentito, dato che il Bonus Sud erode il vecchio limite fino all’intensità massima.
La risposta è negativa. La normativa che disciplina il credito d’imposta Mezzogiorno, anche nella versione da ultimo prorogata per l’anno 2023 con legge 197/2022, prevede che il credito d’imposta sia attribuito «nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016». Pertanto, nonostante l’aggiornamento della Carta degli aiuti a finalità regionale, ora approvata nella versione 2022-2027, il legislatore interno ha confermato l’attribuzione del credito d’imposta nei limiti fissati dalla precedente versione della Carta relativa al periodo 2014-2020. Risulta quindi confermata la fruibilità del credito d’imposta Mezzogiorno, e degli eventuali altri aiuti di Stato ed aiuti «de minimis» relativi al medesimo investimento, nella misura massima complessiva del 45% per le piccole imprese.
Fonte: Il Sole 24 ORE