10 aprile 2023
Commercianti al minuto, agenzie di viaggio e produttori agricoli
Per i soggetti passivi Iva (imprese e lavoratori autonomi), per i soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto), 34, comma 6 (produttori agricoli) e 74ter (agenzie di viaggio e turismo), Dpr 633/1972, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi connesse al turismo, che effettuano la liquidazione Iva mensile, scade oggi il termine per le comunicazioni in via telematica (in forma analitica o aggregata) relative al 2022 dei corrispettivi relativi a:
› cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo della fattura;
› cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva;
› operazioni in contanti connesse al turismo, effettuate dai soggetti sopra indicati nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi Ue o See, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 3.000 euro (fino a un massimo di 15.000 euro dall’1 gennaio 2019).
Ex articolo 3, Dl 16/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 245, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), dall’1 gennaio 2019 il limite per l’utilizzo del contante, per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto nonché presso agenzie di viaggio e turismo, è elevato a 15.000 euro e esteso anche ai turisti con cittadinanza in uno Stato Ue o See.
Modalità di presentazione: esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, tramite il modello di comunicazione polivalente, utilizzando il software fornito dall’agenzia delle Entrate reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Articolo 21, Dl 78/2010, conv. con modif. con Legge 122/2010; provvedimento agenzia Entrate 22 dicembre 2010; Cm 30 maggio 2011, n. 24/E; provvedimento agenzia Entrate 14 aprile 2011; Cm 21 giugno 2011, n. 28/E; provvedimento agenzia Entrate 5 agosto 2011; provvedimento agenzia Entrate 16 settembre 2011; provvedimento agenzia Entrate 21 novembre 2011; provvedimento agenzia Entrate 21 dicembre 2011; Dl 2 marzo 2012, n. 16; provvedimento agenzia Entrate 13 aprile 2012; provvedimento agenzia Entrate 25 giugno 2012; provvedimento agenzia Entrate 11 ottobre 2012; articolo 3, commi 1, 2 e 2bis, Dl 16/2012, conv. con modif. dalla Legge 44/2012; provvedimento agenzia Entrate 31 gennaio 2013; provvedimento agenzia Entrate 25 giugno 2013; provvedimento agenzia Entrate 2 luglio 2013; provvedimento agenzia Entrate 2 agosto 2013; provvedimento agenzia Entrate 16 ottobre 2013; provvedimento agenzia Entrate 5 novembre 2013; provvedimento agenzia Entrate 31 marzo 2015; provvedimento agenzia Entrate 31 marzo 2015; provvedimento agenzia Entrate 11 aprile 2016, n. 52425; articolo 1, commi 898-899 e 902-903, Legge 208/2015; articolo 14ter, Dl 30 dicembre 2016, n. 244 conv. con modif. con Legge 27 febbraio 2017, n. 19; articolo 8, comma 15, Dlgs 90/2017; articolo 1, comma 245, Legge 30 dicembre 2018, n. 145
15 aprile 2023
Associazioni sportive dilettantistiche, annotazione delle operazioni
Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, con proventi commerciali nell’anno precedente non superiori a 400.000 euro, che abbiano optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 398/1991, scade oggi il termine per effettuare l’annotazione dell’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese di marzo 2023.
Modalità: l’annotazione va effettuata sul modello approvato con Dm 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.
FREQUENZA: MENSILE
Legge 16 dicembre 1991, n. 398; articolo 25, Legge 13 maggio 1999, n. 133; Dm 26 novembre 1999, n. 473; articolo 9, Dpr 30 dicembre 1999, n. 544; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Cm 5 marzo 2001, n. 20/E; Cm 24 aprile 2013, n. 9/E; articolo 10, Dl 119/2018; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Fatture di importo inferiore a 300 euro, documento riepilogativo
Scade oggi il termine per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese di marzo 2023. Dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all’interno del territorio italiano. L’obbligo non modifica le disposizioni di cui all’articolo 6, Dpr 695/1996. Pertanto, è prevista la possibilità di emettere un documento riepilogativo contenente i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro.
Modalità: nel documento riepilogativo vanno indicati i numeri delle fatture, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell’Iva, distinti secondo l’aliquota applicata.
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 23, comma 1 e 25, Dpr 633/1972; articolo 6, Dpr 9 dicembre 1996, n. 695; articolo 7, Dl 70/2011; Rm 24 luglio 2012, n. 80/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Iva, fatturazione differita
Scade oggi il termine per effettuare l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo 2023 e risultanti da documenti di trasporto o di consegna. L’articolo 15, Dl 119/2018, sostituendo l’articolo 4, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127, prevede che l’agenzia delle Entrate basandosi sui dati ricevuti dalla fatturazione elettronica, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro) e dalla comunicazione telematica dei corrispettivi mette a disposizione dei soggetti passivi:
› le bozze dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti;
› le liquidazioni periodiche Iva;
› la bozza della dichiarazione annuale Iva.
Prevede inoltre che per i soggetti che confermano o integrano i registri Iva proposti dall’agenzia, questi assolvono all’obbligo di tenuta dei suddetti registri (fatta salva la necessità di adempiere agli obblighi previsti in materia di imposte dirette dall’articolo 18, Dpr 600/1973, per le imprese minori in contabilità semplificata). Per le cessioni di beni la fatturazione differita può avvenire a condizione che l’operazione risulti da un documento di trasporto e contenente le seguenti informazioni individuate dal comma 3, Dpr 472/1996:
• numero progressivo attribuito (è consentito l’utilizzo di distinte serie di numerazioni in relazione a diversi punti – magazzini, stabilimenti ecc. – di emissione);
• data di consegna o spedizione della merce (che può essere successiva alla data di formazione del documento);
• generalità del cedente, del cessionario, nonché dell’impresa incaricata del trasporto;
• descrizione della natura, qualità e quantità (solo in cifre) dei beni ceduti; •causale del trasporto quando sia diversa dalla vendita (ad esempio, lavorazione, comodato, conto visione, ecc.).
Il Ddt può accompagnare le merci durante il trasporto o, in alternativa, può essere spedito (a mezzo posta, corriere, strumenti elettronici) alla controparte entro le ore 24 del giorno di effettuazione del trasporto. L’eventuale lista contenente l’elenco delle prestazioni rese nel periodo di riferimento della fattura, come avviene con i documenti di trasporto nel caso di cessioni di beni, può non essere allegata al file Xml della fattura elettronica, ma deve essere conservata in modalità cartacea o elettronica.
Modalità: la fattura differita deve contenere numero e data del D.d.T., data dello scontrino, matricola del registratore di cassa. Queste fatture si annotano sul registro delle fatture emesse separatamente dagli altri tipi di fattura.
FREQUENZA: MENSILE
Articoli 21, comma 4 e 23, Dpr 633/1972, modif. dall’articolo 3, Dl 328/1997, conv. con Legge 410/1997; Cm 22 dicembre 1998, n. 288/E; Cm 24 giugno 2014, n. 18/E; articolo 15, Dl 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. con Legge 17 dicembre 2018, n. 136; Cm 14/E/2019; Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E; Rm 21 gennaio 2020, n. 8/E; Cm 3 aprile 2020, n. 8/E
Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dl 330/1994, conv. con Legge 473/1994, dell’articolo 18, Dlgs 241/1997 e dell’articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. con Legge 12 luglio 2011, n. 106.
Fonte: Il Sole 24 Ore