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Pmi innovative, agevolazioni fiscali più estese con attestazione dell’esperto

pmi innovative
Anche dopo i primi sette anni dall’avvio, le Pmi innovative possono permanere nel regime tributario di vantaggio per altri tre anni.
  • Quando Fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale
  • Cosa scade Fiscalità agevolata più lunga con dichiarazione di un esperto
  • Per chi Piccole e medie imprese “innovative”
  • Come adempiere Attestazione di professionista indipendente sulla generabilità di rendimenti

1. In sintesi

Anche trascorsi i primi sette anni dall’avvio dell’attività commerciale, una Pmi innovativa può comunque permanere nel regime tributario di vantaggio per ulteriori tre anni, qualora attesti, attraverso una valutazione effettuata da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di “generare rendimenti”.

In altre parole, l’esperto è chiamato ad attestare che la vocazione commerciale dell’impresa innovativa non si è esaurita.

Nell’ambito della disciplina dettata a favore delle Pmi innovative, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dagli articoli 29 del Dl 179/2012, e 4 del Dl 3/2015, occorre innanzitutto perimetrare l’ambito di applicazione di tali misure sotto il profilo soggettivo, e quindi individuare le imprese ritenute “ammissibili”.

2. Le Pmi innovative ammissibili

Per espressa previsione normativa (articolo 1, comma 2, lettera c), Dm 7 maggio 2019), si considerano Pmi innovative “ammissibili” le piccole e medie imprese che:1. rientrano nella definizione di Pmi innovativa di cui all’articolo 4, comma 1, del richiamato Dl 3/2015, anche non residenti in Italia, sempreché siano in possesso dei medesimi requisiti, se compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in altri Stati Ue oppure in Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;2. ricevono l’investimento iniziale anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, così come indicato dalle Entrate nella risposta all’interpello 154 dello scorso 24 gennaio in riferimento alle agevolazioni spettanti alle imprese innovative.

3. Il periodo di “espansione”

Le Pmi innovative, trascorsi sette annidalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto «ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita»:1. fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, qualora attestino – attraverso una valutazione effettuata da un esperto esterno – di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;2. senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto oppure a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni, in linea con l’articolo 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento Ue 651/2014.

4La valutazione dell’esperto indipendente

Qualora l’investimento venga fatto in Oicr o in altre società che investono prevalentemente in start up innovative, l’esperto indipendente è tenuto a rilasciare, su richiesta dell’investitore, una certificazione in cui attesta che il 70 per cento dei loro investimenti viene effettuato in start up innovative o Pmi innovative ammissibili e certificano l’entità dell’investimento agevolabile.

5. Il requisito dell’indipendenza

Ai fini dell’inquadramento del requisito della “indipendenza” richiesto dalla norma de qua, nonché per una corretta verifica del suo rispetto, è utile richiamare i concetti espressi dal Codice deontologico della professione di commercialista. Il documento, invero, specifica che il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenzaimparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse.

I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge, ma in ogni caso il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all’adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.

Il professionista è inoltre chiamato costantemente ad evitare che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività.

FONTE: Il Sole 24 ORE

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