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Investimenti ordinari e 4.0: come gestire la contabilità con il termine più lungo

investimenti ordinari
Sono stati modificati nuovamente i termini per completare gli investimenti ordinari in beni strumentali con il credito d’imposta.

La conversione del Dl 198/22 (decreto Milleproroghe) modifica nuovamente i termini per completare gli investimenti in beni strumentali con il credito d’imposta ex lege 178/2020.

Viene prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2023 il termine “in prenotazione” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 già bloccati con gli acconti versati entro il 31 dicembre 2022. Per questi cespiti, il credito d’imposta spettante varia nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (articolo 1, comma 1057, legge 178/2020). Trattandosi di un periodo unico, la consumazione del plafond va considerata assumendo gli investimenti 2022 e quelli prenotati effettuati nel 2023.

Viene altresì prorogato dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine per effettuare gli investimenti in beni “ordinari” prenotati entro il 31 dicembre 2022.

L’uso del plafond 

Non è mai stato chiarito se la consumazione del plafond di periodo per gli investimenti 4.0 debba seguire un criterio specifico: ad esempio, la cronologia dell’investimento a prescindere dal momento dell’interconnessione. Per questa via, infatti, i primi investimenti di periodo fino a 2,5 milioni di euro maturerebbero il tax credit, che potrebbe essere però speso solo dal momento di interconnessione periziato degli stessi beni.

Riteniamo, però, che il plafond annuo maturi per masse e che non segua quindi il singolo bene nella progressione degli investimenti dell’anno. Così, il fatto che l’interconnessione dei beni non abbia seguito la cronologicità degli investimenti dovrebbe essere irrilevante, nel senso che la consumazione del plafond, per gli investimenti di periodo, riteniamo potrebbe avvenire anche seguendo, appunto, l’interconnessione.

Come rilevare il contributo

La legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, legge 234/2021) aveva di fatto prorogato l’agevolazione dal 2023 al 2025 solo in riferimento ai beni materiali e immateriali “4.0”. Per gli investimenti in beni “ordinari”, invece, essa termina al 31 dicembre 2022, con la sola possibilità di poter fruire del citato “termine lungo”.

In primo luogo, va evidenziato che, per gli investimenti “4.0” aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato A alla legge 232/2016 (beni) e per quelli relativi a beni immateriali compresi nell’allegato B, il credito d’imposta è riconosciuto solo alle imprese. Il software “incluso” (cioè senza vita autonoma) segue però le regole di agevolazione del macchinario.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 109, comma 5, del Tuir.

I contributi vanno rilevati a conto economico in applicazione del principio di competenza (Oic 16, paragrafo 88, e Oic 24, paragrafo 87) con un criterio sistematico che ripartisce il beneficio lungo la vita utile dei beni utilizzando il metodo indiretto (preferibile) o quello diretto (si veda la scheda a lato). In caso di interconnessione tardiva (si veda l’altro servizio in pagina) sembrerebbe corretto rilevare il credito d’imposta dapprima nella misura ordinaria, integrando il relativo importo nell’esercizio in cui avviene l’interconnessione, anche qui diversamente da quanto accade in dichiarazione dei redditi.

I tempi dell’operazione

Per individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera effettuato, si dovrà fare riferimento ai principi generali dell’articolo 109 del Tuir (circolare 9/E/21, paragrafo 1.2).

Attenzione che, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Per gli investimenti in appalto, invece, si considera il momento dell’accettazione senza riserve dell’opera da parte del committente.

Riferimenti in fattura

Le fatture e gli altri documenti (come i Ddt, interpello 270/22) concernenti l’acquisto dei beni agevolati devono riportare la dicitura che gli stessi sono agevolabili secondo l’articolo 1 della legge 178/2020 (come modificata dalla legge 234/2021): adempimento quest’ultimo sanabile con “integrazione a mano” sul documento (risposta 438/2020).

Si ricorda, infine, che per la fruizione del beneficio sono anche richiesti il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità contributiva che è certificata dal Durc.

FONTE: Il Sole 24 ORE

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