Non è tassabile ai fini Irpef il risarcimento del danno per la perdita di chance di accrescimento professionale.
La Cassazione con l’ordinanza 3804/2023 dell’8 febbraio 2023 ha accolto il ricorso di alcuni dipendenti una azienda sanitaria, nei confronti dell’agenzia delle Entrate.
Il contenzioso tributario
L’agenzia delle Entrate aveva emesso degli avvisi di accertamento con i quali recuperava a tassazione Irpef per l’annualità 2009, quale reddito di lavoro dipendente, le somme riconosciute da una Asl ad alcuni dipendenti erogate a titolo di risarcimento del danno, in esecuzione di un accordo transattivo a conclusione di una causa, derivante da violazioni di obblighi contrattuali.
Nel ricorso in cassazione i dipendenti dell’Asl censurano la sentenza impugnata della Ctr che aveva, tra le altre motivazioni , anche erroneamente riconosciuto che le somme pagate dall’azienda sanitaria fossero tassabili vertendosi in tema di redditi da lavoro dipendente, senza considerare che esse erano state corrisposte, sulla base di un rapporto di lavoro, a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance e, come tali, anche in base agli esiti recenti della giurisprudenza, non erano soggette a tassazione, nella specie, a tassazione separata ex articolo 17, comma 1, lett. b), Tuir , perché percepite in anni successivi a quelli di competenza, in base al disposto dell’articolo 6, comma 2, del citato Tuir.
Si ricorda che la perdita di chance configura un’autonoma voce di danno patrimoniale attuale, essendo una posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell’illecito e che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo (Cassazione 21245/2012).
La perdita di chance non è tassabile
La Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso dei dipendenti sanitari; recentemente la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il titolo al risarcimento del danno, connesso alla “perdita di chance”, non ha natura reddituale, poiché consiste nel ristoro del danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale; ne consegue che la chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui «perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta chance intesa come attitudine attuale (Cassazione 11322/2003)».
La Cassazione ritiene che la sentenza dei giudici tributari di secondo grado sia errata nella qualificazione giuridica del danno come avente natura essenzialmente retributiva e non , invece, quale danno da perdita di chance e conseguenzialmente ha errato nel confermare la ripresa a tassazione in base al disposto dell’articolo 6, comma 2, del Tuir , trattandosi di somme percepite dal lavoratore a titolo di danno emergente, in quanto tali non costituenti reddito imponibile.
Fonte: Sole 24 ore