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Polizze vita e affrancamenti, ecco quali sono i contratti agevolati previsti dalla legge di Bilancio 2023

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Le polizze assicurative sulla vita

La polizza sulla vita costituisce un contratto con cui l’assicuratore, mediante il pagamento di un premio, si obbliga a versare una somma o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (articolo 1882 Codice civile, secondo periodo).

In base alla tipologia di rischio coperto dal contratto le polizze possono essere così classificate:

• Caso vita: l’assicurazione paga se il contraente (o il terzo assicurato) è ancora in vita ad una certa data. In caso di premorienza del contraente i premi versati sono oggetto di rivalutazione e distribuiti ai beneficiari o agli eredi;

• Caso morte: la prestazione è erogata in caso di decesso del contraente o del terzo individuato nel contratto.

I rami e le polizze affrancabili

L’articolo 2 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005), categorizza le tipologie di polizze sopra individuate ne seguenti rami:

• Ramo I assicurazioni sulla durata della vita umana: sono le polizze tradizionali previste per il caso morte, il caso vita e le polizze miste. Possono essere oggetto dell’affrancamento fiscale ad esclusione di quelle le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore delle quote di Oicr o di fondi interni o a indici o ad altri valori di riferimento;

• Ramo II assicurazioni di nuzialità e di natalità: sono le polizze che prevedono il pagamento del capitale in caso di nascita di figli o matrimonio dell’assicurato. Non possono essere oggetto dell’affrancamento fiscale;

• Ramo III assicurazioni linked: sono polizze assicurative di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento. Non possono essere oggetto dell’affrancamento fiscale;

• Ramo IV assicurazioni malattia e contro il rischio di non autosufficienza: sono polizze garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o infortunio o a longevità. Non possono essere oggetto dell’affrancamento;

• Ramo V operazioni di capitalizzazione: sono assicurazioni in cui la prestazione dell’assicuratore è svincolata dalla durata della vita umana e il pagamento della somma avviene alla scadenza del termine previsto. Possono essere oggetto dell’affrancamento fiscale ad esclusione di quelle le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore delle quote di Oicr o di fondi interni o a indici o ad altri valori di riferimento;

• Ramo VI operazioni di gestione di fondi collettivi: sono assicurazioni per la gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa. Non possono essere oggetto dell’affrancamento fiscale.

Fonte: Sole 24 ORE

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