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Faro acceso sul cumulo di patent box e bonus Ricerca e sviluppo

Patent box

Per il nuovo patent box, vanno chiarite le modalità di cumulo della super deduzione 110% con il credito di imposta R&S.

Confindustria e Assonime sottolineano la necessità, per il primo esercizio di applicazione del regime, di concedere più tempo, non solo per redigere la documentazione anti sanzioni, ma anche per esercitare le opzioni. 

Assonime e Confindustria intervengono con due approfonditi documenti per sottoporre all’agenzia delle Entrate alcune proposte di integrazione alla bozza di circolare sul nuovo regime di deduzione maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo sui beni immateriali.

Una prima serie di osservazioni riguarda l’ambito oggettivo dell’agevolazione. Confindustria sottolinea che dalla lettura della bozza di circolare si deduce che possono essere considerati rilevanti solo i costi per attività di idealizzazione e sviluppo (cosiddetto recapture dei costi sostenuti in vista della creazione dell’intangibile) svolte su software che vengono effettivamente registrati presso la Siae. Registrazione che però risulta solo facoltativa in base alla legge sul diritto di autore. Questa impostazione, secondo Confindustria, penalizza in particolare quelle imprese che realizzano «software classificati» in quanto riguardanti attività di sicurezza nazionale.

Sempre per quanto riguarda l’oggetto della agevolazione, sia Assonime che Confindustria richiedono che venga reso meno stringente il requisito di utilizzo del bene immateriale. Andrebbe cioè chiarito che sono agevolabili anche le spese sostenute dopo l’ottenimento della privativa e prima del concreto utilizzo dell’intangibile e ciò a prescindere dall’effettivo sfruttamento economico del bene.

Per le spese di ricerca sostenute presso società del gruppo, escluse dall’agevolazione in base alla bozza di circolare, si suggerisce una assimilazione al regime previsto ai fini del credito di imposta R&S, che le ammette, riconducendole tra quelle intra muros, cioè decurtandole del margine realizzato dalla consociata.

Entrambe le Associazioni evidenziano inoltre le criticità che derivano dall’impostazione degli interpelli circa l’esistenza di intangibili agevolati, che devono essere direttamente inviati dal contribuente al ministero delle Imprese senza la garanzia di avere risposta in tempi certi. In tal senso, si auspica che venga ripristinata la prassi di un confronto tra amministrazioni, a seguito della presentazione di un’istanza di interpello ordinario secondo la procedura della legge 212/2000.

Infine, con riguardo al termine di sei mesi previsto dalla bozza di provvedimento attuativo per firmare digitalmente la documentazione anti sanzioni riferita al 2021, Assonime conferma che esso decorre dalla data della dichiarazione contenente l’opzione, anche se presentata nei 90 giorni dalla scadenza del 30/11/2022. Si chiede, però, che venga concesso un termine più lungo, non solo per la documentazione, ma anche per esercitare l’opzione.

Fonte: Sole 24 ORE

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