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Pmi, bonus quotazioni prorogato con il tetto a 500mila euro

Il decreto Milleproroghe allunga il termine per l’agevolazione fino a tutto il 2024 con una copertura di 6 milioni per il 2025

Nel decreto milleproroghe attualmente in fase di conversione viene prorogato il “bonus quotazioni” fino a tutto il 2024, con una copertura di 6 milioni per il 2025. Vediamone gli aspetti salienti.

Il credito d’imposta per le Pmi destinate alla quotazione (articolo 1 commi da 89 a 92 della legge 205/2017) attualmente prorogato fino a fine anno è pari a 500.000 euro. Poiché la copertura sul 2025 è di 6 milioni, significa in sostanza uno spazio teorico di 12 quotazioni.

A fronte dei costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione, si avrà diritto ad un credito d’imposta, fino ad un importo massimo pari a 500.000 euro, commisurato al 50 % dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per la predetta finalità. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione.

I destinatari

La misura riguarda le Pmi di definizione comunitaria (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) ed è relativa ai costi sostenuti per l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro Ue o See. La misura è destinata per lo più al segmento Euronext Growth (ex Aim Italia), che è un sistema multilaterale di negoziazione (cd. Mtf) e costituisce il listino peculiare di queste imprese. Circa l’equiparazione in ambito fiscale fra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si veda la circolare 32/E/20.

Si tratta di un credito d’imposta aggiuntivo, che non soggiace né al limite generale delle compensazioni, elevato a decorrere dal 2022 a 2 milioni di euro, né al limite annuale di 250.000 euro per i crediti d’imposta da quadro RU. L’utilizzo in compensazione avviene dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione (di qui la previsione di 6 milioni sul 2025). Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

Il credito d’imposta è stato disciplinato dal decreto del Mise del 23 aprile 2018 che allo stato attuale dovrebbe essere applicabile, visto che la norma è sempre stata solo rinviata e rifinanziata ma mai modificata.

I costi con diritto al bonus

Vediamo quali sono i costi della quotazione con diritto al bonus. Secondo l’articolo 4 le attività ammissibili sono quelle:

•finalizzate alla quotazione, quali l’implementazione e l’adeguamento del controllo di gestione, l’assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa nelle varie fasi

•fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato

•necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate

•finalizzate a supportare l’emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche finalizzate a predisporre un report (due diligence finanziaria inclusa)

•di assistenza all’emittente nella redazione del documento di ammissione o del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche

•riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione

•di comunicazione effettuate tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Fonte: Il Sole 24ORE

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