Trasformazioni societarie non ostative al concordato preventivo biennale (Cpb). È quanto (faticosamente) emerge dalla lettura di una delle risposte pubblicate sul sito delle Entrate lunedì 28 ottobre.
Alcune operazioni straordinarie sono ostative al Cpb o come causa di blocco (articolo 11 del Dlgs 13/2024) o di cessazione (articolo 21). Si tratta di fusioni, scissioni, conferimenti (di aziende) e, per effetto di un discutibile passaggio interpretativo dalla circolare 18/E delle Entrate, cessioni di aziende. La norma, quindi, non prevede tra le operazioni societarie ostative al concordato le trasformazioni societarie.
Nella Faq del 28 ottobre le Entrate precisano che la trasformazione che «comporti il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro oppure da un tipo di società di persone ad un altro» non determina l’esclusione o la cessazione del Cpb.
A prescindere dall’infelice formulazione della Faq, si ritiene che lo sdoganamento delle trasformazioni societarie nell’ambito del Cpb debba valere non solo per le trasformazioni omogenee, cosa che appare ovvia, ma anche per le trasformazioni progressive (da società di persone a società di capitali) o regressive (il contrario) per almeno due motivi.
Il primo è che non rientrando le trasformazioni societarie tra le operazioni straordinarie inibite al Cpb dalla legge, esse, come già abbiamo detto, si devono ritenere lecite. D’altro canto in diverse delle Faq recentemente pubblicate, l’agenzia delle Entrate ha sostenuto che tutto quanto non è espressamente vietato dalla norma, resta irrilevante rispetto al Cpb.
Il secondo attiene al fatto che il cambio di regime fiscale applicabile al soggetto che intende aderire al Cpb o chi vi ha aderito, è stato dichiarato irrilevante dalle Entrate, nella risposta (Faq del 25 ottobre) data in merito alla possibilità di optare in costanza di Cpb il regime della trasparenza fiscale ex articolo 116 del Tuir (o il passaggio inverso) senza per questo vedere revocata la validità del concordato. Cioè, una società soggetta ad Ires può optare per la tassazione del reddito concordato per trasparenza Irpef in capo ai soci (o fare il passaggio inverso), senza che questo comporti il travolgimento o il blocco del Cpb. Per lo stesso motivo, allora, la trasformazione eterogenea progressiva o regressiva appare non ostativa al Cpb anche guardando al diverso regime fiscale applicabile.
È quindi da ritenere che la risposta della Faq di lunedì, abbia voluto sdoganare il Cpb nell’ambito delle operazioni di trasformazione societaria in senso lato e quindi sia omogenee, sia progressive e regressive. Del resto non può nemmeno essere motivo ostativo alla continuazione del Cpb l’eventualità che nel corso del biennio 24/25, l’operazione straordinaria di trasformazione generi una causa di esclusione dagli Isa.
Resta, comunque, un problema tutt’altro che banale da risolvere che è quello inerente al come attribuire il reddito concordato, che è determinato ed aderito su base annuale, alle frazioni di periodi d’imposta che fiscalmente si formano in queste operazioni (ante e post trasformazione) quando il periodo non è, anche per per convenzione, coincidente con l’anno solare (decorrenza degli effetti della trasformazione al 1° gennaio). Un’attribuzione del reddito aderito sulla base di un principio di divisione pro rata temporis apparirebbe sensato, ma su questo punto serve una bollinatura dell’agenzia delle Entrate.