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Start up, l’incapienza non ferma la detrazione sull’investimento

Approvata definitivamente alla Camera la legge sulle imprese innovative

Molte le novità in arrivo con la definitiva approvazione arrivata alla Camera della legge sulle “imprese innovative”. Per gli investimenti in start-up e Pmi innovative – come definite dagli articoli 25, comma 2, del Dl 179/2012 e 4 del Dl 3/2015 – effettuati direttamente da persone fisiche o tramite Oicr, la novella introduce la possibilità di fruire della detrazione fiscale sull’investimento anche in caso di “incapienza”, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dall’investitore. In questi casi, per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta 2024, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione mediante F24.

Ma non è questa l’unica novità rilevante nella disciplina fiscale delle imprese innovative. L’articolo 4 della legge approvata modifica in più punti anche l’articolo 14 del Dl 73/2021 (cosiddetto Sostegni-bis), che ha esentato da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese innovative. Nella formulazione ante modifiche, l’esenzione fiscale delle plusvalenze era legata agli investimenti nel capitale delle start up innovative di cui agli articoli 29 (con detrazione al 30%) e 29-bis (investimenti in regime de minimis, con detrazione al 50%) del Dl 179/2012.

La riforma elimina dal perimetro dell’esenzione gli investimenti in de minimis. Rimangono pertanto agevolati soltanto gli investimenti che godono della detrazione (o deduzione) del 30%. Si modifica, inoltre, la disciplina che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Pmi innovative. Condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino da partecipazioni acquisite dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni. Si aggiunge ora un ulteriore tassello per godere dell’esenzione: le Pmi innovative devono soddisfare almeno una delle condizioni previste dall’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento UE 651/2014, cosiddetto General bloc exemption regulation (ad esempio, imprese che non hanno mai operato in alcun mercato o che necessitano di un investimento iniziale superiore ad una certa percentuale del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni).

Un’ulteriore novità è l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 14, citato. La norma esenta dalle imposte sui redditi i proventi (ex articolo 44, comma 1, lettera g), del Tuir) derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a OICR, residenti in Italia, o in uno Stato UE o SEE, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese innovative. Ciò vale sempre per gli investimenti effettuati dal periodo di imposta 2024 e le quote o azioni degli Oicr devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

Cambia poi il regime che consente l’esenzione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche sulla cessione di partecipazioni al capitale in società ed entri privati ove, entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in imprese innovative. Le modifiche dispongono che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione siano già in possesso dell’investitore alla data del 25 luglio 2021; che le Pmi innovative verso cui la plusvalenza viene reinvestita siano in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 21 del regolamento 651/2014; che l’esenzione non si estenda alle partecipazioni oggetto di “reinvestimento”.

Fonte: Il Sole 24ORE

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