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Niente rimborso Iva senza la dichiarazione

Solo con la presentazione del modello viene cristallizzato il riporto dell’eccedenza Iva risultante dal periodo precedente.

Il contribuente, per ottenere il rimborso della minore eccedenza Iva del triennio, deve aver adempiuto agli obblighi dichiarativi, consistenti negli adempimenti formali relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei due periodi d’imposta successivi. Ciò in quanto è solo con la presentazione della dichiarazione che viene cristallizzato il riporto dell’eccedenza Iva risultante dal periodo precedente. Inoltre, solo l’adempimento dichiarativo consente all’Amministrazione finanziaria di verificare l’esistenza dell’eccedenza dell’Iva. Così la sentenza 20676/2024 della Cassazione.

Il caso

Una società contribuente ha impugnato un diniego di rimborso dell’eccedenza Iva, credito che si era generato nei due periodi d’imposta precedenti. Mentre la dichiarazione in cui il credito è sorto era stata regolarmente presentata, le due successive erano risultate omesse, in quanto tardivamente depositate.

Secondo l’agenzia delle Entrate, il diniego era fondato in quanto il contribuente avrebbe dovuto riportare il credito nelle dichiarazioni successive: solo in tale ipotesi l’eccedenza si sarebbe cristallizzata. Diversamente, in caso di omissione della dichiarazione, la domanda di rimborso andava presentata entro e non oltre il secondo anno successivo alla maturazione del credito.

La decisione

Per la Cassazione, il riporto dell’eccedenza Iva è condizione ordinaria e fisiologica di utilizzo della medesima eccedenza, rispetto alla quale il rimborso risulta essere succedaneo. Il contribuente ha diritto a riportare l’eccedenza, come ha diritto a esercitare la detrazione, lasciando quella eccedenza a comporre il saldo Iva del periodo di imposta successivo, mentre il diritto al rimborso compete, invece, nei casi previsti dalla legge.

In particolare, le fattispecie tipiche del diritto al rimborso sono quelle individuate dall’articolo 30 del Dpr 633/1972.

Ai fini della richiesta di rimborso in caso di minore eccedenza detraibile del triennio, v’è la necessità dell’assolvimento degli obblighi dichiarativi in relazione ai periodi d’imposta interessati.

Infatti, è solo tramite tale adempimento che l’eccedenza si cristallizza e viene consentito all’Amministrazione finanziaria di verificare l’esistenza dell’eccedenza di imposta, nonché consente di determinarne la fondatezza o meno del diritto.

Pertanto, è necessario che sia rispettato il requisito formale della presentazione delle dichiarazioni dei periodi d’imposta interessati.

Tale interpretazione è conforme anche al diritto unionale, che ritiene coerente con tale disciplina l’assoggettamento della domanda di rimborso a requisiti sia formali, sia sostanziali come in caso di indicazione di un termine di decadenza, che comporta una sorta di sanzione del contribuente non diligente che non lo abbia rispettato.

Fonte: Il Sole24ORE

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