Area geografica: Regionale
Regione: Molise
Ente erogatore: Finmolise S.p.A.
Tipologia di beneficiari: Micro Impresa e PMI
Settore: Agricoltura, Silvicoltura e Pesca Artigianato, Commercio, Servizi, Turismo e Agroindustria
Tipo di contributo: Garanzia
Percentuale spese ammissibili: 100%
Percentuale garanzia: 80%
Investimento minimo: 10.000€
Investimento massimo: 3.125.000€
Finanziamento minimo: 8.000€
Finanziamento massimo: 2.500.000 €;
1.500.000 € garanzia concessa in regime “”de minimis””;
Imprese operanti nel settore trasporti su strada:
- 1.250.000 €;
750.000 € garanzia concessa in regime “”de minimis””;
Imprese agricole:
- 112.500 €;
56.250 € garanzia concessa in regime “”de minimis”;
Termine ultimo presentazione domande: 31 dicembre 2023
Interventi ammissibili:
1. Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di intervento finanziario, ad eccezione dell’affidamento di conto corrente, offerte dal sistema dei soggetti finanziatori per la realizzazione, da parte delle imprese beneficiarie, di operazioni di gestione e/o di nuovi investimenti, sia in beni materiali che immateriali, comprese anche l’acquisizione di imprese esistenti attraverso operazioni di cessione di azienda o ramo di azienda,
Sono pertanto inclusi tra i finanziamenti agevolabili anche i prestiti partecipativi ex lege n. 317/91, art. 35, le acquisizioni di partecipazioni, le sottoscrizioni di titoli di debito come definiti ex art. 2483 c.c., la sottoscrizione di strumenti finanziari come definiti ex art 2346, sesto comma, c.c., i finanziamenti destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 decies codice civile.
2. I contratti di finanziamento dovranno essere stipulati successivamente alla data di pubblicazione sul BURM del presente Regolamento e potranno essere condizionati anche al rilascio della garanzia di cui al presente Fondo.
3. Le attività finanziate dovranno essere avviate entro 6 mesi dalla concessione della garanzia, pena la decadenza, ed ultimate entro un periodo massimo di 3 anni dalla stessa (elevato a 5 solo nei casi in cui i programmi finanziati contemplino attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo), pena la revoca.
4. La durata del finanziamento non dovrà essere inferiore a 18 mesi e superiore a 12 anni. Per le sole iniziative realizzate in leasing, la durata massima potrà essere superiore e raggiungere i limiti stabiliti dalle normative fiscali vigenti.
5. Non potranno essere ammessi alle agevolazioni finanziamenti aventi ad oggetto programmi di investimento inferiori ad Euro 10.000,00. I soggetti richiedenti dovranno dimostrare di possedere il 20% del capitale occorrente come mezzi propri, da vincolare al programma di investimento, nelle forme previste dalla legge, entro la data di concessione della garanzia, da versare nell’impresa in una o più soluzioni, secondo il programma medesimo,
eventualmente anche proporzionalmente all’erogazione dei finanziamenti deliberati.
A parità di condizioni saranno considerate prioritarie le domande di importo non superiore ad Euro 100.000,00.
6. I beni mobili ed immobili oggetto del programma potranno risultare oltre che “nuovi di fabbrica” anche “usati”. In quest’ultimo caso dovranno essere rispettate formalmente tutte le condizioni previste dall’art. 4 del DPR 196/2008 e l’indicazione di “materiale usato” dovrà risultare dai titoli di spesa e da apposita dichiarazione del venditore, contenente le specifiche opportune per consentire la verifica del prezzo e la puntuale valutazione delle caratteristiche tecniche, in riferimento alle esigenze dell’impresa.
I beni immobili sono ammessi alle agevolazioni anche qualora esistenti, purché non siano stati già oggetto di agevolazioni (comunitarie, nazionali e/o regionali) nei 10 anni anteriori alla presentazione della domanda.
7. Potranno rientrare nel programma di investimenti anche l’acquisto di beni effettuati nei sei mesi precedenti alla presentazione della richiesta di garanzia.
8. I beni oggetto di investimento non potranno essere suscettibili di alienazione, cessione o distrazione,
rispettivamente per 5 e 10 anni dalla data di ammissione all’intervento del Fondo, pena la revoca delle agevolazioni.