Area geografica: Nazionale
Ente erogatore: MIMIT
Tipologia di beneficiari: PMI; Micro impresa; Grande Impresa
Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale.
Requisiti di ammissibilità:
- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022
Tipo di contributo: Contributo a fondo perduto
Dotazione finanziaria: € 300.000.000
Percentuale massima su spesa ammessa:
- Investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica: 30%;
+ 20% per le piccole imprese;
+ 10% per le medie imprese;
+ 15% per investimenti effettuati nelle zone a;
+ 5% per investimenti effettuati nelle zone c;
- Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework: 40%;
+ 20% per le piccole imprese;
+ 10% per le medie imprese;
+ 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%;
- investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione: 45%;
+ 20% per le piccole imprese;
+ 10% per le medie imprese;
- Investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse: 40%;
+ 20% per le piccole imprese;
+ 10% per le medie imprese;
+ 15% per investimenti effettuati nelle zone a;
+ 5% per investimenti effettuati nelle zone c
Spesa minima: 3.000.000 €
Spesa massima: 20.000.000 €
Data di inizio presentazione domande: 10 ottobre 2023
Termine ultimo presentazione domande: 12 dicembre 2023
Interventi ammissibili: una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER;
un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.
Spese ammissibili:
- Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile);
- Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali);
- Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione;
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate;
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:
- spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
- Spese di personale;
Criteri di ammissibilità del progetto: I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.