MINISTERO DEL TURISMO. Finanziamento a fondo perduto a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator.

MINISTERO DEL TURISMO. Finanziamento a fondo perduto a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator.
ll bando eroga contributi pari a 39.000.000,00 di euro a sostegno di Agenzie di viaggio e Tour Operator.

Area geografica: Nazionale

Tipologia di beneficiari: Microimprese, Grande Impresa, PMI

Soggetto erogatore: Ministero del Turismo

Requisiti di ammissibilità:

  • Iscrizione al registro delle imprese;
  • Devono essere imprese attive;
  • Non avere sanzioni interdittive pendenti;
  • Essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento;
  • Essere in possesso del contratto di assicurazione per responsabilità civile per gli anni dal 2019 al 2023;
  • Essere in regola con gli obblighi previdenziali fiscali e assicurativi;
  • diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nel 2021 di almeno il 30% rispetto ai corrispettivi del 2019; in alternativa, deve essere costituita o autorizzata dal 1° gennaio 2020;

 

Codici ATECO: 79.1, 79.11, 79.12

Tipo di contributo: Contributo a fondo perduto 

Dotazione finanziaria: € 39.000.000

Percentuale massima su spesa ammessa: L’ammontare del contributo tra la differenza delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 e l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021 si calcola nel modo seguente:

– 5% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta del 2019;

– 3% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta del 2019;

– 1% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta del 2019;

– 0,5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta del 2019.

L’ammontare del contributo tra la differenza delle operazioni con data di effettuazione dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 e l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 si calcola nel modo seguente:

– 50% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta del 2019;

– 30% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta del 2019;

– 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta del 2019;

– 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta del 2019.

Qualora il soggetto richiedente sia stato costituito o sia stato autorizzato dopo il 1 gennaio 2020, l’ammontare del contributo teorico  sarà pari a 1.500,00 euro, nel limite delle risorse a disposizione.

Contributo minimo: 1,500 € Qualora il soggetto richiedente sia stato costituito o sia stato autorizzato dopo il 1 gennaio 2020

Contributo massimo: 1,500 € Qualora il soggetto richiedente sia stato costituito o sia stato autorizzato dopo il 1 gennaio 2020

Interventi ammissibili: Il decreto datato 28 giugno specifica che ai fini della determinazione del contributo i soggetti interessati devono dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  • la differenza tra l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2021. Al fine di determinare correttamente l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;
  • la differenza tra l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, che rappresenta una parte dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi della lettera a), determinate come segue:
  • tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell’Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell’apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all’anno d’imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
  • tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, per le provvigioni relative all’intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • l’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell’art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotato nel registro di cui all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Data di inizio presentazione domande: 8 agosto 2023

Termine ultimo presentazione domande: 22 settembre 2023

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