OCDPC 996/23. Eventi calamitosi 3 luglio – 8 agosto 2021 – Province Como, Sondrio e Varese: contributi alle attività economiche e produttive (OCDPC 798/21)

OCDPC 996/23. Eventi calamitosi 3 luglio - 8 agosto 2021 - Province Como, Sondrio e Varese: contributi alle attività economiche e produttive (OCDPC 798/21)
Contributo per il ripristino dei danni occorsi presso le strutture sedi delle attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle province di Como, Sondrio e Varese nel periodo tra il 3 luglio e l’8 agosto 2021

Area geografica: Regionale

Regione/Provincia: Como, Sondrio, Varese

Tipo di imprese a cui è destinato: Imprese, anche appartenenti al comparto agricolo:

a)proprietarie degli immobili sedi delle attività economiche e produttive,

b)aventi titolo di reale o personale godimento (ad es. usufrutto, affitto, comodato etc.) per l’esercizio dell’attività economica e/o produttiva in immobili di proprietà di soggetti terzi,

c) proprietarie di edifici, anche residenziali, o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l’attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili

Requisiti di ammissibilità: sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all’OCDPC 798/2021,  che abbiano a suo tempo presentato Modulo C1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive» al protocollo del Comune in cui è situata la struttura danneggiata.

Tipo di contributo: Contributo a fondo perduto

Dotazione finanziaria: € 450.000

Contributo massimo: € 450.000

Percentuale massima su spesa ammessa: 80%

Data di inizio presentazione domande: 11 luglio 2023

Termine ultimo presentazione domande: 18 agosto 2023

Interventi ammissibili:

a) alla delocalizzazione dell’immobile;

b) alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto, previa demolizione dell’immobile se necessaria;

c) al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile (compresi gli impianti funzionali all’abitabilità dell’immobile) nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività;

d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso;

e) all’acquisto discorte di materie prime,semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso;

f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche nel caso in cui si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo;

g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all’esercizio esclusivo dell’attività economica e produttiva;

h) al ripristino di aree/fondi esterni all’immobile sede legale e/o operativa dell’attività economica e produttiva, qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione

Spese ammissibili: prestazioni tecniche connesse con i danni. Con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica non afferente al settore agricolo i costi ammissibili sono elencati nel regolamento n. 651/2014/UE, artt. da 1 a 12 all’art. 50, comma 4, ad esclusione della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell’attività; Per beneficiari che svolgono attività economica relativa al settore agricolo i costi ammissibili, come da definizione contenuta nel comma 5, sono solo ed esclusivamente quelli elencati al paragrafo 7, lettera b, e al paragrafo 9 del regolamento n. 651/2014/UE.

Criteri di ammissibilità del progetto:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all’ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; tale requisito deve sussistere sia alla data dell’evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo, pena l’inammissibilità dello stesso;

2. essere in possesso di partita IVA sia alla data dell’evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo, pena l’inammissibilità dello stesso;

3. non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione; tale requisito deve sussistere sia alla data dell’evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo, pena l’inammissibilità dello stesso;

4. non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023); tale requisito deve sussistere sia alla data dell’evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso;

5. essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti e adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; tale requisito deve sussistere alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso;

6. non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l’erogazione del contributo di importo superiore ad € 150.000. Il requisito deve sussistere alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso;

7. che i beni e i servizi oggetto della domanda di contributo non sono/saranno fatturati all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dal decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

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